Sentenza n. 2775/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione terza di Lecce n. -OMISSIS-resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, relativa a un fabbricato per civile abitazione di circa 107,85 mq e accessori, realizzato senza permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Lizzanello dopo che una precedente ordinanza del Comune di Cavallino era stata annullata per incompetenza territoriale, essendo stato ritenuto che l’immobile ricadesse nella circoscrizione di Lizzanello. In primo grado il proprietario aveva dedotto: violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; contraddittorietà e violazione delle statuizioni della precedente sentenza del TAR, degli atti relativi alla ridefinizione dei confini comunali e degli strumenti urbanistici; incompetenza relativa, sviamento e carenza di motivazione; violazione dell’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria e contraddittorietà dell’azione amministrativa; ulteriore violazione dell’art. 31 per l’asserita compatibilità dell’intervento con il documento programmatico preliminare al PUG. In appello sono state riproposte le censure di primo grado ed è stata dedotta l’erroneità della sentenza per non avere accolto una richiesta di rinvio dell’udienza in attesa dell’adozione del PUG, nonché per non avere considerato che il documento programmatico preliminare era già stato adottato al momento dell’ordinanza di demolizione.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la censura relativa al mancato rinvio dell’udienza: l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il rinvio solo in presenza di una situazione eccezionale, non ravvisabile nella mera eventualità che un futuro PUG faccia venir meno l’interesse alla decisione. La precedente concessione di numerosi rinvii, inoltre, imponeva una rapida definizione della controversia, anche in considerazione della ragionevole durata del processo. È stata respinta anche la censura di omessa partecipazione procedimentale. L’ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto dovuto e vincolato; pertanto, l’omessa comunicazione di avvio non determina l’illegittimità dell’atto quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il potere repressivo è stato correttamente esercitato dal Comune competente al momento dell’accertamento dell’abuso. Il procedimento di ridefinizione dei confini, essendo riferito a un evento futuro e incerto, non imponeva né la sospensione dell’attività repressiva né il coinvolgimento del consiglio comunale. L’ordine di demolizione non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto, essendo tale interesse già individuato dal legislatore nella necessità di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia; sono sufficienti la descrizione delle opere abusive e l’individuazione delle violazioni. Il decorso del tempo non preclude l’esercizio del potere repressivo. Infine, l’eventuale compatibilità dell’opera con il documento programmatico preliminare al PUG, o anche la sua eventuale edificabilità, non consentiva comunque la costruzione senza titolo edilizio; tale compatibilità avrebbe potuto rilevare soltanto ai fini della presentazione di una domanda di sanatoria. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata. Nulla per le spese, poiché i Comuni non si sono costituiti in appello.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
ordine di demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire
L’attività repressiva degli abusi edilizi costituisce esercizio di un potere doveroso e vincolato; la competenza va individuata con riferimento alla situazione territoriale esistente al momento dell’accertamento dell’abuso.
art. 7 l. 241/1990
comunicazione di avvio del procedimento
L’omessa comunicazione di avvio non invalida l’ordine di demolizione quando, trattandosi di provvedimento vincolato, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
il provvedimento non è comunque annullabile qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
La violazione delle garanzie partecipative degrada a irregolarità non invalidante quando la partecipazione non avrebbe potuto incidere sul contenuto necessario dell’ordine di demolizione.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione può essere disposto, fuori dai casi di rinvio dovuto, solo in presenza di una situazione eccezionale; la mera eventualità di sopravvenienze amministrative non è sufficiente.
articoli 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati nel dispositivo quale base, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per l’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di un abuso edilizio realizzato senza permesso di costruire è un provvedimento vincolato e doveroso: l’amministrazione non dispone di un margine di discrezionalità tale da rendere necessaria una valutazione comparativa dell’interesse pubblico concreto o dell’interesse del privato alla conservazione dell’opera.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dell’ordine di demolizione quando, per il carattere vincolato del potere repressivo e per l’accertata abusività dell’opera, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
- L’ordine di demolizione deve indicare le opere abusive e le violazioni accertate, ma non richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto al ripristino, poiché tale interesse è già definito direttamente dalla legge nella tutela della legalità urbanistico-edilizia.
- Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non impedisce l’esercizio del potere repressivo edilizio e non rende necessaria, di per sé, una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico o sull’affidamento del responsabile.
- La pendenza di un procedimento futuro e incerto relativo alla modifica dei confini comunali non impone all’amministrazione competente al momento dell’accertamento dell’abuso di sospendere l’attività repressiva né di deferire la questione all’organo politico.
- Anche l’eventuale conformità urbanistica sostanziale dell’intervento non legittima la realizzazione dell’opera in assenza del necessario titolo edilizio; tale circostanza può rilevare, se ne ricorrono i presupposti, nell’ambito di una domanda di sanatoria.
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