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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17194/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e li aveva condannati (in vari capi e con effetti civili per alcuni) per fatti di bancarotta. Le censure principali sono: a) mancata legittimazione della curatela fallimentare a costituirsi in appello (mancava l'autorizzazione del giudice delegato per quel grado); b) violazione dell'obbligo di rinnovazione istruttoria in appello (art. 603 c.3 e successivi) e mancata motivazione rafforzata in caso di overturning sfavorevole, poiché la Corte di appello non ha riequescusso dichiaranti, consulenti e il coimputato le cui dichiarazioni erano state decisive o rilevanti per l'assoluzione di primo grado; c) travisamento/omissione nella valutazione probatoria su elementi quali l'operazione di scissione societaria, la sua incidenza sul dissesto, la sussistenza di delibere assembleari e la natura della scrittura privata che riclassificava debiti a favore dei soci. I ricorrenti invocano quindi errori di diritto e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglie i ricorsi nei limiti indicati. In particolare: - rileva la mancanza di legittimazione processuale della curatela fallimentare per costituirsi in appello (autorizzazione del giudice delegato non presente in origine), per cui annulla senza rinvio, agli effetti civili, la sentenza d'appello nei confronti di Silvia Macchi e, limitatamente ai capi 1/B, 1/C e 1/G, nei confronti di Mauro Vilardi, Paola Brini e Attilio Guglielmi; - ritiene fondate le doglianze sull'omessa rinnovazione istruttoria e sull'insufficiente motivazione rafforzata in caso di overturning e annulla, anche agli effetti penali, la sentenza di condanna nei confronti di Mauro Vilardi, Paola Brini e Attilio Guglielmi limitatamente ai capi 1/A, 1/E e 1/F, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al giudice competente; - analoghe ragioni valgono per Vilardi in relazione al capo 1/E, con annullamento e rinvio per nuovo giudizio; - la Corte conferma invece la legittimazione del pubblico ministero (ufficio) ad appellare anche se non è la stessa persona fisica che aveva reso le conclusioni in udienza. In sintesi: accoglimento parziale dei ricorsi, annullamento di alcune statuizioni civili e di alcune condanne penali con rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art.25

    Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e: (..) - autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi (..).

    Il provvedimento è stato interpretato nel senso che il curatore fallimentare non ha capacità processuale autonoma e necessita di autorizzazione del giudice delegato per ciascun grado: la mancanza di tale autorizzazione in appello costituisce difetto di legittimazione rilevabile d'ufficio e comporta annullamento delle statuizioni civili fondate sulla costituzione illegittima.

  • Codice di procedura penale, art. 603 (comma 3 e 3-bis)

    La Corte ha applicato il principio secondo cui, in caso di overturning (riforma in senso di condanna di una sentenza assolutoria), il giudice d'appello deve rinnovare l'istruttoria dibattimentale rispetto alle prove dichiarative che siano state decisive per l'assoluzione di primo grado e deve adottare una motivazione rafforzata; la mancata rinnovazione o la motivazione carente determina vizio procedurale e può condurre all'annullamento e al rinvio.

  • D.P.R. 31 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art.173

    La Corte richiama che l'art.173 TUIR attribuisce responsabilità illimitata e solidarietà fiscale alle società beneficiarie in caso di scissione parziale per i debiti tributari anteriori alla scissione; ciò ha rilievo nell'analisi della presunta offensività della scissione verso i creditori erariali e nella valutazione del nesso di causalità tra scissione e dissesto.

  • Codice civile, art.2214

    La norma è richiamata nella contestazione di bancarotta documentale (occultamento delle scritture contabili obbligatorie) come fattispecie tipica di bancarotta fraudolenta documentale.

  • Codice civile, artt. 2506-bis e 2506-quater

    Richiamati nella sentenza per evidenziare la disciplina civilistica sulla responsabilità patrimoniale nelle scissioni (limiti di responsabilità civilistica) e per confrontarla con la disciplina tributaria (art.173 TUIR) che opera diversamente.

  • Codice civile, art.2043

    Richiamato dalle difese in relazione alla responsabilità civile (risarcitoria) con cui si censurava la motivazione delle condanne civili; la Corte ha ritenuto rilevanti, ai fini civili, le questioni di legittimazione del curatore.

  • Codice di procedura penale, art.570; art.568; art.591

    Richiamati nel dibattito sulla legittimazione ad impugnare: la Corte ha sancito l'impersonalità dell'ufficio del pubblico ministero e la legittimazione dell'ufficio a proporre appello anche se l'atto è sottoscritto da diverso soggetto fisico rispetto al P.M. di udienza; tuttavia la delega interna non è rilevante nei confronti dell'imputato.

Massime di principio

  • La curatela fallimentare necessita dell'autorizzazione scritta del giudice delegato per costituirsi in ogni grado; l'assenza di tale autorizzazione può far dichiarare la nullità della costituzione e determinare l'annullamento degli effetti civili.
  • In caso di overturning (riforma di una sentenza assolutoria in senso di condanna), il giudice d'appello è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale circa le prove dichiarative considerate decisive dal primo giudice (art.603 c.3 e s.) e a fornire una motivazione "rafforzata" che confuti specificamente gli argomenti dell'assoluzione; la mancata rinnovazione o motivazione insufficiente è motivo di cassazione e rinvio.
  • Le dichiarazioni di coimputati, consulenti tecnici e del curatore, se decisive per l'assoluzione di primo grado, devono essere riascoltate in appello o comunque adeguatamente esaminate e confutate nella motivazione; non basta usare tali contributi senza rinnovarne l'acquisizione orale.
  • L'ufficio del pubblico ministero ha natura impersonale: l'appello proposto da diverso sostituto dello stesso Ufficio è, di regola, legittimo nei confronti degli imputati, senza che sia necessaria una delega formale opponibile a terzi.
  • Nelle operazioni di scissione societaria occorre valutare attentamente la disciplina fiscale (art.173 TUIR) che può comportare responsabilità illimitata e solidarietà delle società beneficiarie per debiti tributari anteriori, fattore rilevante nella verifica del nesso causale tra scissione e dissesto.
  • Se l'impugnazione riguarda questioni civili fondate sulla costituzione di parte civile (es. curatore fallimentare), problemi formali di legittimazione possono assorbire tutte le ulteriori censure civili e determinare l'annullamento senza rinvio di quelle statuizioni.

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