Cassazione Penale, Ordinanza n. 09632/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non consentiti i motivi perché nuovi rispetto all'appello e comunque non specificamente censurati rispetto alla ricostruzione dei motivi di gravame contenuta nella sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 c.p., contestando la prova della consapevolezza circa la provenienza illecita del titolo di pagamento. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione, in tutte le sue forme, sempre con riferimento alla ritenuta sussistenza di elementi idonei a dimostrare la certa consapevolezza della provenienza illecita del titolo. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali doglianze non risultavano previamente dedotte in appello e che il ricorso non contestava specificamente il riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata; ha inoltre osservato che la Corte d'appello si era pronunciata solo sull'unica doglianza effettivamente proposta in punto di responsabilità, relativa alla sussistenza del reato presupposto, confermando la ricettazione e la responsabilità dell'imputato.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice della ricettazione, richiamata per l'accertamento dell'elemento soggettivo e della provenienza illecita del bene/titolo di pagamento.
art. 606, comma 3, c.p.p.
I motivi non dedotti con l'appello non possono essere proposti per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono proponibili motivi nuovi che non siano stati previamente dedotti con l'atto di appello, quando la disciplina processuale ne sanziona la proposizione con l'inammissibilità.
- Il ricorrente che contesti la sentenza d'appello deve specificamente confrontarsi con la ricostruzione dei motivi di gravame riportata nella decisione impugnata, soprattutto quando deduca che il riepilogo sia incompleto o non corretto.
- La censura sull'elemento soggettivo del reato e sulla motivazione circa la consapevolezza della provenienza illecita del bene è inammissibile in cassazione se introduce questioni non devolute al giudice di appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove applicata dal giudice di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09587/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09589/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09590/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09591/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09592/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09593/2026 del 13/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →