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Sentenza

Sentenza n. 1736/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 2203/2024 (n. 492/2024 rg), passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, sino all'avvenuto pagamento, della sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, n. 2203/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, n. 2203/2024, passata in giudicato, chiedendo l'esecuzione dell'obbligo di pagamento delle somme riconosciutele. Prima dell'udienza camerale ha depositato una memoria dalla quale risultava che il Ministero aveva effettuato il pagamento. La pretesa sostanziale azionata è stata quindi integralmente soddisfatta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., poiché, nelle more del giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione ha pagato le somme dovute in esecuzione della sentenza passata in giudicato. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, quale parte virtualmente soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    la pretesa della ricorrente risulta quindi soddisfatta, per cui il Collegio può pronunciare la cessazione della materia del contendere

    La soddisfazione della pretesa azionata nelle more del giudizio consente di dichiarare cessata la materia del contendere.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato se dovuto nel giudizio.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato quale ulteriore fondamento della distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente intervenuta nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere.
  • Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adempimento tardivo dell'Amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione quale parte virtualmente soccombente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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