Sentenza n. 1736/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 2203/2024 (n. 492/2024 rg), passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, sino all'avvenuto pagamento, della sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, n. 2203/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, n. 2203/2024, passata in giudicato, chiedendo l'esecuzione dell'obbligo di pagamento delle somme riconosciutele. Prima dell'udienza camerale ha depositato una memoria dalla quale risultava che il Ministero aveva effettuato il pagamento. La pretesa sostanziale azionata è stata quindi integralmente soddisfatta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., poiché, nelle more del giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione ha pagato le somme dovute in esecuzione della sentenza passata in giudicato. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, quale parte virtualmente soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
la pretesa della ricorrente risulta quindi soddisfatta, per cui il Collegio può pronunciare la cessazione della materia del contendere
La soddisfazione della pretesa azionata nelle more del giudizio consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato se dovuto nel giudizio.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.
art. 93 c.p.c.
Richiamato quale ulteriore fondamento della distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente intervenuta nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere.
- Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adempimento tardivo dell'Amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione quale parte virtualmente soccombente.
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