Cassazione Penale, Sentenza n. 31733/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva riformato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva. Il motivo unico denunciava vizi di motivazione (mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà) su più profili: la prova documentale della cessione di ramo d'azienda (scrittura privata del 20/11/2006 e "Schema di cessione 2006"), la datazione e l'annotazione manoscritta "783.115,22 - luglio 2008", la connessione tra operazioni e oggetto sociale, l'assenza di mala fede in concreto, la sussistenza del coefficiente soggettivo e del pericolo per i creditori; inoltre censurava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena, lamentando che la Corte non avesse tenuto conto dell'istanza di intervento alla Guardia di Finanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico, aspecifico e in gran parte un riesame di merito non consentito in sede di legittimità; ha sottolineato l'onere del ricorrente di specificare i profili di vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e ha confermato che la Corte territoriale aveva adeguatamente indicato indici di anomalia dell'operazione (assenza di causale dei bonifici, mancanza di firme/date certe sui documenti prodotti, discordanza di prezzo in scrittura autenticata del 2018, e il fatto che la società beneficiaria fosse stata amministrata dalla stessa Nappo fino all'8/3/2008). Sulla negazione delle attenuanti generiche la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito congrua (precedente specifico e rilevanza dell'entità della somma distratta) e ha ritenuto congruo anche il trattamento sanzionatorio (pena prossima al minimo edittale, quindi motivazione adeguata). Per l'inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte richiama il criterio di specificità richiesto per censurare la motivazione: il ricorrente deve indicare con precisione in quale parte la motivazione manchi, sia contraddittoria o manifestamente illogica; la violazione di tale onere determina inammissibilità per aspecificità.
art. 133 cod. pen.
Richiamato quale criterio implicito nel giudizio di adeguatezza della pena: la Corte di merito può richiamare sinteticamente il criterio di adeguatezza senza motivazione 'rafforzata' se la pena non si discosta significativamente dal minimo edittale.
art. 616 cod. proc. pen. (modificato dalla L. 23 giugno 2017, n.103)
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e per la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/6/2000
Richiamata per il principio di equità nella determinazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità per colpa.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una mera rivisitazione di merito: i motivi che censurano la motivazione devono essere specifici e separati (art. 606, comma 1, lett. e)). Un motivo generico o che ripropone fatti senza indicare esattamente la falla logica verrà dichiarato inammissibile.
- Quando si contesta la mancata prova di atti dispositivi (es. cessione di ramo d'azienda), è essenziale produrre documentazione completa, datata e firmata, indicare la causale dei bonifici e spiegare incongruenze (es. prezzi diversi in atti successivi) per neutralizzare gli indici di anomalia evidenziati dal giudice.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche occorre fornire elementi personali e fattuali significativi e specifici (gesti riparatori, assenza di precedenti rilevanti, concreta diminuzione della offensività): la sola deduzione generica non è sufficiente.
- Sul trattamento sanzionatorio, se la pena è prossima al minimo edittale la motivazione può essere sintetica richiamando l'adeguatezza; per ottenere una motivazione più approfondita bisogna dimostrare che la pena si discosti significativamente dal minimo.
- In caso di dubbi sulla prova documentale, anticipare nella difesa la spiegazione dei punti critici (es. annotazioni manoscritte, amministrazioni connesse) e produrre elementi che spieghino la tempistica e la legittimità delle operazioni (perizie, scritture autenticati, corrispondenza bancaria).
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