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Sentenza

Sentenza n. 481/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento - dell’ordinanza del Comune di Latina n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stato ordinato a parte ricorrente: i) di sgomberare gli immobili abusivamente realizzati dal ricorrente in via -OMISSIS- e identificati in catasto al foglio n. -OMISSIS-, particella n.-OMISSIS-, acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune di Latina per inottemperanza all’ordine di demolizione a suo tempo impartito; ii) di corrispondere all’Amministrazione un’indennità risarcitoria per occupazione senza titolo di tali immobili, nella misura ivi quantificata; - della deliberazione del Consiglio comunale n.-OMISSIS- del -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202200484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sgombero di immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale e di pagamento dell’indennità per occupazione senza titolo, nonché deliberazione consiliare presupposta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune gli ha ordinato di sgomberare immobili abusivi già acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale per mancata ottemperanza a un precedente ordine di demolizione e di pagare un’indennità per l’occupazione senza titolo. Ha dedotto: violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione di legge e difetto dei presupposti, sostenendo di non avere ricevuto né l’ordinanza di demolizione né l’accertamento dell’inottemperanza; eccesso di potere e contraddittorietà, per avere il Comune disposto lo sgombero mentre chiedeva l’accesso all’immobile nell’ambito di una procedura espropriativa; difetto di motivazione, per mancata indicazione del criterio di quantificazione dell’indennità. Il Comune ha contestato la fondatezza del ricorso e documentato la rituale notificazione degli atti presupposti. Il giudizio è stato interrotto per la morte del ricorrente e successivamente riassunto dagli eredi. Il Collegio ha inoltre affermato la giurisdizione amministrativa sull’ordine di sgombero, qualificato come misura sanzionatoria e autoritativa conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione e all’acquisizione del bene al patrimonio comunale.

La decisione

Il ricorso è stato respinto integralmente. Il giudice ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio, poiché l’ordine di sgombero di un bene abusivo già acquisito al patrimonio comunale costituisce esercizio di potere doveroso e vincolato, non richiede la partecipazione procedimentale né una comparazione con gli interessi dell’occupante e non può fondare un affidamento legittimo in una situazione di occupazione sine titulo. In ogni caso, sarebbe applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, essendo palese che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. È stato respinto anche il motivo di contraddittorietà: il frazionamento della particella aveva circoscritto l’area da acquisire per l’opera pubblica, salvaguardando la proprietà residua, e non è stata provata l’indivisibilità dell’immobile. Tale operato è stato ritenuto conforme ai principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità. Il motivo sul difetto di motivazione dell’indennità è stato respinto perché l’ordinanza indicava il valore OMI relativo a immobili analoghi e illustrava in modo chiaro e autosufficiente il procedimento di calcolo; la contestazione del ricorrente era generica e non riguardava puntualmente né il valore-base né le operazioni aritmetiche. È stata infine respinta la censura di illegittimità derivata: dagli atti risultava che l’ordinanza di demolizione, il verbale di accertamento dell’inottemperanza e l’ordinanza di acquisizione e sgombero erano stati ritualmente notificati e non impugnati. L’acquisizione era stata inoltre trascritta. La successiva conoscenza degli atti mediante accesso alla documentazione della procedura espropriativa confermava il loro consolidamento. Il Collegio ha deciso secondo la ragione più liquida, senza esaminare le ulteriori questioni di inammissibilità sollevate dal Comune e rilevate d’ufficio. Le spese sono state poste a carico della parte ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non determina l’illegittimità dell’ordine di sgombero di un bene abusivo già acquisito al patrimonio comunale, trattandosi di attività doverosa e vincolata.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento ... qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    Anche ove fosse stata necessaria la comunicazione di avvio, il vizio non avrebbe comportato l’annullamento perché il contenuto dell’ordine di sgombero era vincolato.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    La mancata demolizione entro il termine previsto ha costituito il presupposto per l’accertamento dell’inottemperanza e per la successiva acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità di alcuni motivi, pur decidendo poi la causa nel merito secondo la ragione più liquida.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme al GDPR, per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente e degli eredi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • L’ordine di sgombero di opere edilizie abusive già acquisite gratuitamente al patrimonio comunale per mancata ottemperanza all’ordine di demolizione è una misura sanzionatoria e autoritativa, finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi, e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
  • Quando il bene abusivo è stato acquisito al patrimonio comunale e continua a essere occupato senza titolo, l’ordine di rilascio ha natura doverosa e vincolata: non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, la comparazione degli interessi del privato o una motivazione ulteriore rispetto all’accertamento dell’occupazione sine titulo.
  • In ogni caso, l’omessa comunicazione di avvio non comporta l’annullamento dell’ordine di sgombero quando, per la natura vincolata del potere, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • Il proprietario non può fondare un legittimo affidamento sulla permanenza nell’occupazione di un bene abusivo acquisito al patrimonio pubblico, poiché l’occupazione è priva di titolo e l’amministrazione ha il potere-dovere di ordinarne il rilascio.
  • La motivazione della quantificazione dell’indennità per occupazione senza titolo è sufficiente quando l’amministrazione indica un valore-base congruo e ragionevole, come il valore OMI di immobili analoghi, e rende ricostruibili le operazioni di calcolo; una contestazione generica non è idonea a dimostrarne l’illegittimità.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEfficacia ed esecuzione del provvedimentoGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunaleDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaVizi formali non invalidanti

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