Cassazione Penale, Sentenza n. 32248/2025 del 29/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che dichiarava inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Cassino del 28/02/2023 (condanna per art.116, comma 15, d.lgs. 30/04/1992 n.285, pena mesi 7 di arresto). Il ricorrente deduceva violazione/erronea applicazione dell'art.108 cod.proc.pen. e dell'art.24 Cost., sostenendo che il nuovo difensore era stato nominato il 18/12/2024 e aveva formulato espressa richiesta del termine a difesa ai sensi dell'art.108 cod.proc.pen., ma la Corte territoriale non si era pronunciata sulla domanda, impedendo alla difesa di prendere cognizione completa degli atti e valutare l'eventuale causa di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. c), in rapporto all'art.581, comma 1, lett. a), cod.proc.pen., ritenendo che il motivo non contenesse deduzioni concrete sui vizi dell'ordinanza impugnata. La Corte ha rilevato che la decisione di inammissibilità si fondava sull'intempestività dell'appello: la sentenza era stata resa con motivazione contestuale e, poiché l'imputato era stato giudicato in assenza, ai sensi dell'art.585, comma 1-bis, cod.proc.pen., il termine per proporre appello scadeva il 30/03/2023; l'appello era stato notificato il 05/04/2023, dunque tardivo. Inoltre, la presunta omissione nel concedere il termine ex art.108 non è stata dimostrata come idonea a incidere sul profilo decisivo dell'intempestività, né è stato chiarito quale concreta facoltà difensiva sarebbe stata preclusa. Conseguenze: dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, art.116, comma 15
Norma del codice della strada cui si riferisce la condanna penale per cui l'imputato era stato condannato; il vizio di motivazione o di diritto su questa norma non è stato esaminato perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi processuali.
codice di procedura penale, art.585, comma 1-bis
Prevede l'aumento di quindici giorni dei termini processuali quando l'imputato è stato giudicato in assenza; la Corte territoriale lo ha applicato per computare la scadenza del termine per proporre appello (termine scaduto il 30/03/2023).
codice di procedura penale, art.108
Riguarda la concessione, su istanza della difesa, di un termine per prendere conoscenza degli atti o per altre esigenze difensive; la Corte di cassazione ha ritenuto che l'asserita omissione nel concedere tale termine non fosse stata specificamente collegata al profilo decisivo dell'intempestività e non fosse stata dimostrata la concreta pregiudiziale subita dalla difesa.
Costituzione, art.24
Garantisce il diritto alla difesa; il ricorrente invocava questo principio per lamentare pregiudizio derivante dalla mancata concessione del termine ex art.108, ma la Corte ha ritenuto insufficiente la deduzione astratta senza indicazione del concreto pregiudizio.
codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. b)
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha impugnato ai sensi di questa disposizione ma la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico.
codice di procedura penale, art.591, comma 1, lett. c)
Prevede l'inammissibilità del ricorso in cassazione per aspecificità del motivo; applicata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile perché privo di deduzioni concrete sui vizi dell'ordinanza impugnata.
codice di procedura penale, art.581, comma 1, lett. a)
Collegata alle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte l'ha richiamata in relazione all'art.591 per motivare l'inammissibilità.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n.186
«la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»
La giurisprudenza costituzionale è richiamata per motivare la misura della somma da versare alla Cassa delle ammende: non essendo emersa colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, la somma è stata quantificata in euro 3.000,00.
Massime di principio
- I termini per proporre appello decorrono e si computano secondo le specifiche disposizioni (es. aumento previsto dall'art.585, comma 1-bis): se la sentenza è motivata contestualmente e il difensore era assente, il termine può essere ampliato ed è essenziale calcolarlo correttamente per evitare intempestività.
- La domanda di concessione del termine ex art.108 cod.proc.pen. va formulata con chiarezza e, se rilevante, allegando elementi concreti che dimostrino quale facoltà difensiva sarebbe stata compromessa dalla sua omissione; una deduzione generica sull'ostruzione della difesa rischia di essere dichiarata aspecifica e inammissibile in Cassazione.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e motivati: l'art.591 preclude l'esame di ricorsi che non espongono adeguatamente i vizi rimessi al giudizio di legittimità.
- La rilevanza di un eventuale vizio procedurale (es. mancata concessione di un termine) deve essere collegata logicamente e dimostrata rispetto al profilo decisivo impugnato (qui: l'intempestività dell'appello); se il vizio non incide sul motivo principale della pronuncia impugnata, l'atto sa rimanere inappellabile.
- La proposizione temeraria o incolpevole di ricorso può comportare l'addebito delle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la quantificazione tiene conto dell'eventuale assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Quando si cambia difensore durante il procedimento, è fondamentale che la nuova difesa segnali tempestivamente le esigenze istruttorie o richieste di termini e documenti, e che tali istanze siano specifiche per poter essere efficacemente censurate in sede di impugnazione.
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