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Sentenza

Sentenza n. 2919/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 2313/2023 e 2187/2025, relative alla quantificazione e al pagamento del valore di un bene oggetto di alienazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari interessati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un ricorso per ottemperanza in prosecuzione sostenendo che, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato n. 2187/2025 avesse ordinato alle amministrazioni coinvolte di assicurare l'esatta esecuzione del giudicato, quantificando il valore del bene secondo la relazione di verificazione e provvedendo agli adempimenti conseguenti, nessun pagamento fosse stato effettuato. Hanno dedotto la protratta inerzia delle amministrazioni, nonché il pregiudizio economico derivatone, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., per ogni ulteriore ritardo. La Regione Abruzzo ha sostenuto di non avere competenza esclusiva nella determinazione del prezzo di alienazione delle terre civiche, attribuita agli uffici tecnici comunali o all'amministrazione separata dei beni di uso civico, e ha dedotto di avere successivamente rettificato il prezzo con determinazione dirigenziale del 13 gennaio 2026, ritenendo così integralmente eseguito il giudicato e chiedendo la declaratoria di improcedibilità. Il Comune e l'Asbuc non si sono costituiti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto dirimente che, nonostante gli atti tardivi adottati dall'Asbuc, dal Comune e dalla Regione dopo la precedente sentenza di ottemperanza, il pagamento del dovuto non fosse ancora avvenuto. Ha quindi ordinato alle amministrazioni resistenti di eseguire le sentenze nn. 2313/2023 e 2187/2025, disponendo il versamento entro il termine massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza dell'importo dovuto, comprensivo del valore del bene determinato in sede di verificazione, delle spese della verificazione e delle spese del giudizio già liquidate, con riparto interno in pari quote tra le amministrazioni obbligate. Nei confronti dell'Asbuc e del Comune di L'Aquila, ritenuti ancora inerti, ha applicato una penalità di mora di euro 100 per ogni ulteriore giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine di sessanta giorni. Non ha disposto la nomina di un commissario ad acta. Le amministrazioni appellate sono state condannate in solido, con riparto interno, alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 4.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lettera e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di applicare una penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione. Nel caso concreto la penalità è stata fissata in euro 100 per ogni giorno di ritardo successivo al termine di sessanta giorni assegnato per il pagamento.

  • art. 6, comma 5, l.r. Abruzzo n. 25/1988

    La determinazione del valore dei suoli [...] è effettuata dai competenti Uffici tecnici comunali o dall’Amministrazione separata beni uso civico, ove esistente

    La Regione ha invocato la disposizione per sostenere che la determinazione del valore dei suoli non rientrasse nella sua competenza esclusiva.

  • art. 1, comma 3, l.r. Abruzzo n. 68/1999

    La determinazione del valore dei suoli [...] è effettuata dai competenti Uffici tecnici comunali o dall’Amministrazione separata beni uso civico, ove esistente

    La Regione ha richiamato la disposizione, unitamente all'art. 6, comma 5, della l.r. n. 25/1988, per delimitare le competenze degli enti coinvolti nella determinazione del prezzo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adozione tardiva di atti amministrativi formalmente collegati all'esecuzione del giudicato non determina la cessazione della materia del contendere quando l'obbligazione principale, consistente nel pagamento dovuto, non sia stata ancora adempiuta.
  • Il giudice dell'ottemperanza può imporre alle amministrazioni obbligate un termine perentorio per l'esecuzione integrale del giudicato, comprendendo nel comando anche il pagamento del capitale, delle spese di verificazione e delle spese processuali già liquidate.
  • La persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una decisione giurisdizionale giustifica l'applicazione dell'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., con decorrenza successiva alla scadenza del termine assegnato dal giudice per adempiere.
  • La ripartizione interna delle somme dovute tra più amministrazioni obbligate non esclude la possibilità di imporre alle amministrazioni, nei rapporti esterni con il creditore del giudicato, un'obbligazione solidale di pagamento quando ciò risulti dalla precedente decisione ottemperanda.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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