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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11966/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida del G.I.P. del 20/05/2024 relativa al D.A.S.P.O. con tre censure principali: 1) violazione di legge e eccesso di potere per mancata motivazione e mancato rispetto del principio di gradualità nella determinazione della durata (il Questore avrebbe applicato il massimo di 10 anni senza motivare; il G.I.P. non avrebbe adeguatamente motivato sulla necessità e congruità dell'obbligo di presentazione); 2) violazione del diritto alla difesa per compressione temporale: la difesa avrebbe avuto tempo insufficiente per prendere visione della documentazione trasmessa al G.I.P. e per redigere memorie, invocando un termine minimo di 48 ore e un ulteriore termine 'dilatorio' di 24 ore dal deposito presso la cancelleria; 3) illogicità e contraddittorietà della motivazione circa l'attribuibilità delle condotte al ricorrente: il G.I.P. avrebbe semplicemente attestato un riconoscimento in video senza descrivere i comportamenti specifici addebitati al Di Marco e senza compiuta verifica del fumus e della riconducibilità delle condotte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: nessuna violazione del termine dilatorio di 48 ore (il decreto del Questore fu notificato il 18/05/2024 e l'ordinanza depositata il 20/05/2024 alle 13:30) e la giurisprudenza della Corte ha ormai rigettato l'interpretazione che riconosce un termine aggiuntivo di 24 ore decorrente dal deposito della richiesta del P.M. Il Collegio ha ritenuto che il G.I.P. abbia adeguatamente valutato la documentazione (CNR e videoriprese) e abbia motivato, seppure sinteticamente, sulla pericolosità concreta e attuale del prevenuto e sulla congruità della durata dell'obbligo di presentazione. La Corte ha inoltre precisato che l'art. 6, comma 5, L. 401/1989 impone l'obbligo di presentazione per chi era già destinatario di precedente divieto e che il giudice della convalida resta tenuto a valutare i fatti e la pericolosità; nel caso di specie tale valutazione è stata ritenuta compiuta. Conseguenze: ricorso inammissibile, condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; nessuna declaratoria di colpa nella presentazione del ricorso.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 (D.A.S.P.O.)

    Disciplina il procedimento di irrogazione del divieto di accesso e prescrizioni accessorie; art. 6, comma 5 impone l'obbligo di presentazione per i destinatari di precedente divieto con durata tra 5 e 10 anni; il giudice della convalida deve comunque verificare la sussistenza dei presupposti e la congruità della durata.

  • Art. 13 Cost.

    Protegge la libertà personale; la convalida giurisdizionale delle misure che incidono sulla libertà personale è inderogabile e richiede controllo motivato del GIP.

  • Art. 16 Cost.

    Rilevante per distinguere le limitazioni della libertà di circolazione (soggette al giudice amministrativo) dalle misure che incidono sulla libertà personale (soggette al controllo giurisdizionale).

  • Art. 178 c.p.p.

    Norma sulle nullità di ordine generale; citata rispetto alla eventuale nullità per lesione del diritto di difesa.

  • Art. 606, lett. e) c.p.p.

    Motivo di ricorso per cassazione relativo a vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

  • Art. 616 c.p.p.

    Disposizione richiamata per l'imposizione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 352/1992, art. 8, comma 5; D.M. 16 marzo 2022, art. 3, comma 1

    Norme richiamate dal Questore per negare l'accesso difensivo ad atti presso gli uffici di polizia; la Corte richiama tali riferimenti ma insiste sulla accessibilità pratica della documentazione al destinatario del provvedimento.

Massime di principio

  • Il giudice della convalida deve esercitare un controllo non meramente formale: deve motivare sufficientemente su tutti i presupposti di legittimità della misura che incidono sulla libertà personale, compresa la congruità della durata dell'obbligo di presentazione.
  • Il termine di 48 ore per l'esercizio delle facoltà difensive decorre dalla notifica del provvedimento del Questore al destinatario; non è riconosciuto un ulteriore termine automatico di 24 ore decorrente dal deposito della richiesta del pubblico ministero nella cancelleria, salva diversa e specifica previsione.
  • La presenza di precedente divieto di accesso comporta l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma 5, L. 401/1989, di adottare la prescrizione dell'obbligo di presentazione per un periodo tra 5 e 10 anni; tuttavia il giudice di convalida resta obbligato a valutare i fatti e la pericolosità attuale dell'interessato e, se la durata fosse eccessiva, può ridurla motivatamente.
  • L'attribuibilità delle condotte può essere fondata su CNR, indagini e videoriprese; la Corte di Cassazione non rifa' il giudizio di merito sulle prove ma verifica la regolarità e la sufficienza della valutazione svolta dal GIP.
  • Se si ritiene compressa l'effettività del diritto di difesa, è strategico chiedere immediatamente accesso alla documentazione presso gli uffici che hanno emesso il provvedimento e utilizzare tempestivamente il periodo di 48 ore per depositare memorie dettagliate e richieste istruttorie.
  • In sede di impugnazione, è essenziale censurare specificamente la carenza di motivazione su elementi fattuali essenziali (attribuibilità, gravita', pericolosità attuale) e, se del caso, proporre richiesta di riduzione della durata della prescrizione quando la misura risulti sproporzionata.

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