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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09526/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito è rimasta ferma; le generiche risultavano già concesse in primo grado nella massima estensione, sicché il motivo sul punto era privo di fondamento o comunque non confrontato con la decisione impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per la violazione dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, conv. in l. n. 26 del 2019. Ha dedotto due motivi: primo, vizio di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità, sostenendo in sostanza che non fosse corretta la valutazione della sua condotta nella compilazione della domanda; secondo, violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inconsistente/inconferenti: quanto al primo, ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato la conferma della condanna, osservando che nell'istanza non era stato indicato che nello stato di famiglia vi fosse anche il figlio detenuto e che l'imputato era pienamente consapevole di tale circostanza al momento della compilazione; quanto al secondo, ha osservato che il ricorso non si confrontava con la sentenza impugnata, dalla quale risultava che le attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado nella massima estensione.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 conv. in l. n. 26 del 2019

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica ulteriori profili applicativi.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non indica un effettivo errore logico o giuridico della decisione di merito.
  • La censura di vizio di motivazione sulla responsabilità non è ammissibile se la sentenza di merito ha dato conto, in modo puntuale e non manifestamente illogico, degli elementi fattuali su cui fonda l'affermazione di colpevolezza.
  • La doglianza sulle attenuanti generiche è infondata se mira a contestare una statuizione già favorevole all'imputato o comunque non risulta calibrata sul contenuto effettivo della decisione impugnata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Quando il giudice di merito ha già riconosciuto le attenuanti generiche nella massima estensione, una censura sul loro mancato riconoscimento in sede di legittimità è priva di oggetto o comunque non coglie la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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