Ordinanza n. 174/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - delle ordinanze n.1613 del 7/7/2025 e n.1763 del 22/7/2025 del Dirigente Ufficio Segnaletica e Passi Carrai del Comune di Lecce; - della delibera di Giunta Comunale n.124 del 3/4/2025 e dei relativi allegati; - ove occorra, della delibera di G. C. di Lecce n. 280 del 10/7/2025; - di tutti i provvedimenti che dispongono la rimozione dell’area pedonale di via delle Bombarde nel centro storico di Lecce aprendola al traffico veicolare; - di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali, ivi compresi eventuali pareri, verbali e documenti istruttori nonché per l’accesso agli atti anche istruttori, che hanno determinato l’istituzione e la rimozione dell’area pedonale di via delle Bombarde. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente in data 9.12.2025, per l’annullamento: - della delibera di Giunta comunale di Lecce n. 394 del 17/10/2025 che conferma la rimozione dell’area pedonale, del provvedimento di diniego implicito dell’istanza di riesame del 16/7/2025; - ove occorra, della delibera G. C. n. 280 del 10/7/2025, dell’ordinanza 1679/2025 del Dirigente Ufficio Segnaletica e Passi Carrai di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali, ovvero delle ordinanze n.1613 del 7/7/2025 e n.1763 del 22/7/2025 del Dirigente Ufficio Segnaletica e Passi Carrai del Comune di Lecce, della delibera di Giunta comunale n.124 del 3/4/2025 e dei relativi allegati, ove occorra della delibera di G. C. di Lecce n.280 del 10/7/2025, di tutti i provvedimenti che dispongono la rimozione dell’area pedonale di via delle Bombarde nel centro storico di Lecce aprendola al traffico veicolare, di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali, ivi compresi eventuali pareri, verbali e documenti istruttori nonché per l’esibizione in giudizio e declaratoria del diritto di accesso agli atti anche istruttori, che hanno determinato l’istituzione e la rimozione dell’area pedonale di via delle Bombarde.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanze dirigenziali e deliberazioni della Giunta comunale che hanno disposto o confermato la rimozione dell’area pedonale di via delle Bombarde e la sua apertura al traffico veicolare, nonché il diniego implicito dell’istanza di riesame
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, anche con motivi aggiunti, gli atti del Comune di Lecce relativi alla rimozione dell’area pedonale di via delle Bombarde e alla sua apertura al traffico veicolare, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati inoltre contestati la deliberazione di Giunta comunale che conferma la rimozione dell’area pedonale, il diniego implicito dell’istanza di riesame e gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. La domanda cautelare è stata fondata sull’esistenza di un pregiudizio irreparabile derivante dalla situazione viabilistica e dall’apertura al traffico dell’area. Il testo non specifica le singole censure di legittimità dedotte nel ricorso e nei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare, senza anticipare alcuna valutazione sulle censure di merito. Dagli stessi atti impugnati, in particolare dall’ordinanza dirigenziale n. 1763 del 22 luglio 2025 e dalla deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 17 ottobre 2025, emergeva che la situazione contestata era temporanea e destinata a cessare, al più tardi, entro maggio 2026, in coincidenza con la presunta ultimazione dei lavori di rifacimento del basolato in via Principi di Savoia. Nel bilanciamento tra gli interessi contrapposti, il Collegio ha quindi ritenuto non meritevole di accoglimento allo stato la domanda cautelare, accordando prevalenza all’interesse pubblico alla completa definizione degli interventi programmati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il rigetto è stato fondato sul bilanciamento degli interessi e sulla natura temporanea della situazione lamentata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prospettazione di un pregiudizio irreparabile può non giustificare la sospensione dell’atto quando, sulla base degli stessi provvedimenti impugnati, la situazione lesiva risulti temporanea e destinata a cessare entro un termine prossimo e determinato.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla completa definizione di interventi programmati può prevalere sull’interesse privato alla sospensione, quando la misura amministrativa contestata sia collegata a una situazione transitoria e il giudice non ravvisi allo stato ragioni sufficienti per interrompere gli interventi.
- Il rigetto della domanda cautelare può essere pronunciato impregiudicata ogni valutazione sulle censure di merito, quando la temporaneità della situazione e il bilanciamento degli interessi non rendano necessaria la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
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