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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32867/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dalla condanna, in parziale riforma della decisione di primo grado, della società committente al pagamento in favore di più lavoratori, dipendenti di una cooperativa appaltatrice, di somme maturate fino al maggio 2011 e non corrisposte dall'appaltatrice. La committente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha contestato l'applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 alle società per azioni a partecipazione pubblica, sostenendo il carattere speciale della disciplina e l'inapplicabilità della responsabilità solidale; (2) ha dedotto che il beneficio della preventiva escussione non fosse limitato alla fase esecutiva; (3) ha censurato il mancato accoglimento della questione di legittimità costituzionale della norma, ritenuta troppo onerosa per i committenti di appalti pubblici rispetto ad altri operatori economici; (4) ha sostenuto che, per evitare la decadenza biennale prevista dalla norma, non potesse bastare un qualsiasi atto stragiudiziale rivolto all'obbligato solidale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 si applica ai soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici e assoggettati al codice dei contratti pubblici, restando esclusa solo per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001. Ha respinto il secondo motivo perché i crediti si riferivano a prestazioni rese fino a maggio 2011, sicché operava il regime di solidarietà vigente al momento dell'esecuzione della prestazione e non il successivo beneficio di preventiva escussione introdotto nel 2012. Ha dichiarato infondata la terza censura, osservando che un motivo di ricorso diretto solo a sollecitare una questione di costituzionalità è inammissibile come vizio della sentenza e richiamando comunque precedenti che escludono la violazione dell'art. 3 Cost. Ha rigettato il quarto motivo affermando che, nel testo ratione temporis vigente, la decadenza biennale è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dei lavoratori controricorrenti e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003

    Prevede la responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi e contributivi dovuti ai lavoratori dell'appaltatore; si applica anche ai soggetti privati committenti di appalti pubblici, mentre resta esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 165/2001. Nel testo ratione temporis anteriore alle modifiche del 2012, la decadenza può essere evitata anche da una richiesta stragiudiziale di pagamento.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    Serve a delimitare l'esclusione della disciplina per le pubbliche amministrazioni; non si estende ai soggetti privati partecipati o agli enti aggiudicatori privati.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato per sostenere l'interpretazione della norma; la Corte non accoglie la tesi estensiva della ricorrente ma conferma l'interpretazione già data dalla giurisprudenza.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; non consente di superare il dato che il regime applicabile è quello vigente al momento della prestazione lavorativa.

  • art. 3 Cost.

    La diversa disciplina tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati committenti di appalti pubblici non viola il principio di uguaglianza, data la diversità delle situazioni e delle tutele collegate alla scelta del contraente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla questione di costituzionalità; non è ravvisata alcuna violazione rilevante ai fini della censura proposta.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla questione di costituzionalità; la censura non incide validamente sul provvedimento impugnato.

  • art. 21, comma 1, d.l. n. 5 del 2012 conv. in l. n. 35 del 2012

    Ha introdotto il beneficio di preventiva escussione, ma non si applica ai crediti sorti per prestazioni lavorative rese prima della sua entrata in vigore.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge; non consente di dedurre come vizio della sentenza una censura rivolta solo a sollecitare la rimessione della questione di legittimità costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Impone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 si applica ai soggetti privati che affidano appalti, anche quando operino nel perimetro degli appalti pubblici come enti aggiudicatori, restando esclusa soltanto per le pubbliche amministrazioni in senso proprio.
  • La disciplina della solidarietà negli appalti si valuta secondo il regime vigente al momento in cui la prestazione lavorativa è resa e nasce il diritto alla retribuzione; modifiche normative successive non incidono sui crediti già maturati.
  • Nel regime originario dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, la decadenza biennale per l'esercizio dell'azione è impedita anche da una richiesta stragiudiziale di pagamento indirizzata all'obbligato solidale.
  • Un motivo di ricorso per cassazione non può essere costruito solo come sollecitazione alla rimessione di una questione di legittimità costituzionale, se non viene denunciato un effettivo vizio della sentenza impugnata.
  • La diversità tra committenti pubbliche amministrazioni e soggetti privati committenti di appalti pubblici giustifica una regolazione differenziata della responsabilità solidale senza violazione dell'art. 3 Cost.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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