Sentenza n. 681/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 1661/2025 della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, depositata il 24.4.2025 e notificata al Ministero resistente ai fini esecutivi in data 1.5.2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1896/2024, con cui la Corte di Appello ha riformulato la sentenza di prime cure e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al riconoscimento del bonus carta docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva riconosciuto il bonus carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza n. 1661/2025 della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, euro 500 per ciascuna delle quattro annualità riconosciute. Nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, avesse immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, obbligata a realizzare concretamente l'utilità riconosciuta alla docente. Poiché il giudicato era stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava alcuna esecuzione, il Ministero è stato ordinato a erogare la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore. È stato nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, quale commissario ad acta. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora, determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all'esecuzione del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, di applicare una penalità di mora a carico dell'Amministrazione inadempiente; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, per il periodo successivo alla scadenza del termine assegnato dal TAR.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, il cui decorso è stato ritenuto necessario prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impone a una pubblica amministrazione il riconoscimento o l'erogazione di una specifica utilità, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione deve realizzare concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudicato, non essendo sufficiente una formale presa d'atto della pronuncia giudiziale.
- L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, ai fini dell'esecuzione forzata secondo il caso esaminato, il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente l'esecuzione entro un termine e nominare fin d'ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, per l'eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale; la nomina del commissario non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente.
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