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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-196/23

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 luglio 2024. — CL e a. contro DB e Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 98/59/CE – Licenziamenti collettivi – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e articolo 2 – Informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori – Ambito d’applicazione – Cessazione di contratti di lavoro dovuta al pensionamento del datore di lavoro – Articoli 27 e 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-196/23

Giurisprudenza europea62023CJ0196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il pensionamento del datore di lavoro persona fisica non consente agli Stati membri di sottrarre le cessazioni dei contratti di lavoro agli obblighi di informazione e consultazione previsti dalla direttiva 98/59, quando siano superate le soglie quantitative dei licenziamenti collettivi. Ha però escluso che, in una lite tra privati, tale direttiva possa essere invocata per disapplicare la normativa interna, e ha negato che gli articoli 27 e 30 della Carta possano colmare questa mancanza. Ne deriva un obbligo di interpretazione conforme per il giudice nazionale, ma non un effetto diretto orizzontale della direttiva.

Licenziamenti collettivi: la cessazione dei contratti per pensionamento del datore di lavoro persona fisica rientra nell'ambito della direttiva 98/59 e impone informazione e consultazione; nessun effetto diretto orizzontale della direttiva né invocabilità autonoma degli articoli 27 e 30 della Carta tra privati.

La questione giuridica

Se la direttiva 98/59 osti a una normativa nazionale che esclude dalla procedura di informazione e consultazione i casi di cessazione di un numero di contratti superiore alle soglie europee quando la cessazione deriva dal pensionamento del datore di lavoro persona fisica; e, in caso di risposta negativa, se la direttiva abbia effetto diretto orizzontale tra privati, eventualmente alla luce degli articoli 27 e 30 della Carta.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che gli articoli 1, paragrafo 1, e 2 della direttiva 98/59 ostano a una normativa nazionale che escluda dalla nozione di licenziamento collettivo, e dunque dagli obblighi di informazione e consultazione, la cessazione dei contratti di lavoro in numero superiore alle soglie previste dalla direttiva quando essa dipenda dal pensionamento del datore di lavoro persona fisica; in tale situazione il datore di lavoro, in linea di principio, è ancora in grado di attivare la procedura preventiva prevista dalla direttiva. Tuttavia, in una controversia tra privati, la direttiva non può essere fatta valere di per sé per imporre la disapplicazione della norma nazionale, né gli articoli 27 e 30 della Carta possono, da soli o in combinato disposto con la direttiva, fondare un effetto orizzontale diretto.

Norme richiamate

  • Direttiva 98/59/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288, terzo comma, TFUE
  • Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), direttiva 98/59/CE
  • Articolo 2 direttiva 98/59/CE
  • Articolo 3 direttiva 98/59/CE
  • Articolo 4 direttiva 98/59/CE
  • Articolo 5 direttiva 98/59/CE
  • Articolo 27 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 30 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Licenziamenti collettivi e pensionamento del datore di lavoro

La sentenza concerne un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña in una controversia tra alcuni lavoratori e l'erede universale del loro ex datore di lavoro, persona fisica, oltre al Fogasa. Il nodo è se la cessazione dei contratti di lavoro in occasione del pensionamento del datore di lavoro debba essere trattata come licenziamento collettivo ai sensi della direttiva 98/59 e se, in caso di incompatibilità della normativa spagnola con la direttiva, il giudice nazionale possa disapplicarla in un litigio tra privati.

Contesto fattuale e procedimento principale

I lavoratori ricorrenti erano impiegati in uno degli otto stabilimenti dell'impresa di FC. Il 17 giugno 2020 furono informati che i loro contratti sarebbero cessati dal 17 luglio 2020 per effetto del pensionamento del datore di lavoro, che ha preso corso dal 3 agosto 2020. La cessazione ha riguardato complessivamente 54 contratti nei vari stabilimenti. Il giudice spagnolo di appello ha dubitato che l'ordinamento interno, il quale non prevede consultazione nei casi di pensionamento del datore di lavoro persona fisica, sia compatibile con il diritto dell'Unione.

Normativa dell'Unione richiamata

La Corte richiama la direttiva 98/59, in particolare:

  • articolo 1, paragrafo 1, lettera a), che definisce il licenziamento collettivo e prevede l'assimilazione di talune cessazioni del contratto;
  • articolo 2, che impone la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori;
  • articolo 3, sulla notifica del progetto di licenziamento collettivo all'autorità pubblica;
  • articolo 4, sulla decorrenza degli effetti dei licenziamenti collettivi;
  • articolo 5, che consente disposizioni più favorevoli ai lavoratori. Sono inoltre evocati gli articoli 27 e 30 della Carta, nonché l'articolo 267 TFUE e l'articolo 288, terzo comma, TFUE.

Prima questione: ambito della direttiva 98/59

La Corte ricorda che la nozione di "licenziamento" ai fini della direttiva è autonoma e comprende qualsiasi cessazione del contratto non voluta dal lavoratore, senza che rilevi la causa soggettiva della cessazione o la circostanza che essa dipenda da eventi estranei alla volontà del datore di lavoro. La finalità della direttiva è rafforzare la tutela dei lavoratori attraverso consultazione preventiva e informazione dell'autorità pubblica, sicché le nozioni che ne delimitano l'ambito non vanno interpretate restrittivamente.

La Corte distingue la presente fattispecie da quella del decesso del datore di lavoro persona fisica, già esaminata nella causa Rodríguez Mayor, nella quale la direttiva era stata ritenuta non applicabile in toto per l'impossibilità materiale di svolgere le consultazioni e compiere gli atti procedurali richiesti. Nel caso del pensionamento, invece, il datore di lavoro che prevede la cessazione dei rapporti è, in linea di principio, ancora in grado di attivare la consultazione e di considerare misure per evitare o attenuare le cessazioni.

La Corte sottolinea inoltre che la consultazione prevista dall'articolo 2 non serve solo a evitare o ridurre i licenziamenti, ma anche a mitigarne le conseguenze con misure sociali di accompagnamento, quali riqualificazione e riconversione. Perciò tali consultazioni restano rilevanti anche quando la cessazione dipenda dal pensionamento del datore di lavoro.

Ne consegue che una normativa nazionale che escluda simili cessazioni dalla nozione di licenziamento collettivo, nonostante il superamento delle soglie quantitative della direttiva, altera l'ambito di applicazione della direttiva e ne compromette la piena efficacia.

Seconda questione: effetto diretto orizzontale e Carta

Quanto alla possibilità di disapplicare la normativa nazionale in una controversia tra privati, la Corte ribadisce che una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico dei privati né essere invocata direttamente contro di essi. Resta fermo l'obbligo del giudice nazionale di interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme alla direttiva, ma tale obbligo incontra il limite dell'interpretazione contra legem.

La Corte esamina poi gli articoli 27 e 30 della Carta. Per l'articolo 27, relativo al diritto all'informazione e alla consultazione, ribadisce che esso richiede necessariamente una precisazione tramite disposizioni dell'Unione o del diritto nazionale e non contiene, da solo, una norma sufficientemente precisa e incondizionata da poter essere invocata come diritto direttamente applicabile. Lo stesso vale per l'articolo 30, che tutela contro il licenziamento ingiustificato ma richiede anch'esso specificazione normativa. Di conseguenza, nessuna di queste disposizioni può essere usata, neppure in combinazione con la direttiva 98/59, per ottenere la disapplicazione di una norma nazionale in una controversia tra privati.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • gli articoli 1, paragrafo 1, e 2 della direttiva 98/59 ostano alla normativa nazionale che escluda dalla procedura di consultazione le cessazioni dei contratti dovute al pensionamento del datore di lavoro persona fisica quando siano superate le soglie dei licenziamenti collettivi;
  • il diritto dell'Unione non impone, in una controversia tra privati, la disapplicazione della normativa nazionale contrastante con tali disposizioni della direttiva.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la pronuncia conferma che il pensionamento del datore di lavoro non è una zona franca rispetto alla disciplina europea dei licenziamenti collettivi: se il numero delle cessazioni supera le soglie, occorre attivare la procedura di informazione e consultazione. Sul piano processuale, tuttavia, il singolo lavoratore non può fondare su queste sole disposizioni un effetto diretto orizzontale contro il datore di lavoro privato, dovendosi prima verificare la possibilità di un'interpretazione conforme del diritto nazionale.

Come è indicizzato

Materielicenziamenti collettividiritto del lavoroinformazione e consultazione dei lavoratoricarta dei diritti fondamentalieffetto diretto delle direttive

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