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Sentenza

Sentenza del 12/06/2024 n. 16285 - Corte di Cassazione

Accertamento - Fondi comuni di investimento - Responsabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

AE aveva notificato un avviso di accertamento IVA per l'anno 2006 alla SGR, ritenendola responsabile per operazioni oggettivamente inesistenti compiute dal fondo comune IBISCO (acquisti immobiliari) e per la conseguente indetraibilità dell'IVA. L'ufficio sosteneva che la SGR fosse soggetto passivo e quindi tenuta al pagamento. VR contestava che il fondo è un patrimonio separato senza autonoma personalità giuridica e che, sebbene la SGR sia formalmente il soggetto passivo per gli adempimenti, la responsabilità sostanziale per le imposte grava sul patrimonio del fondo; una volta liquidato il fondo il patrimonio separato si estingue e la SGR non può essere esposta con il proprio patrimonio salvo l'esistenza di un autonomo titolo di responsabilità.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso della AE e confermato la decisione della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento. La Corte ha enunciato il principio secondo il quale, in caso di estinzione di un fondo comune, non è configurabile la responsabilità diretta della SGR con il proprio patrimonio per debiti IVA del fondo, salvo che l'Amministrazione finanziaria non dimostri un diverso titolo di responsabilità. È stato chiarito che la SGR è soggetto passivo 'formalmente' per gli adempimenti IVA ma la responsabilità sostanziale è del patrimonio autonomo del fondo; con la liquidazione del fondo il rapporto di mandato si estingue e l'AE non può soddisfarsi sul patrimonio della SGR. Inoltre la CTR era corretta nel ritenere l'accertamento decaduto rispetto al raddoppio dei termini in assenza di fatto originariamente qualificabile come reato. Il ricorso incidentale di VR (richiesta di condanna per responsabilità aggravata) è stato rigettato e le spese sono compensate tenuto conto della novità della questione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) art. 1, comma 1, lett. j) e art. 36

    Il fondo comune è un patrimonio autonomo e distinto, gestito da una SGR che assume obblighi di mandatario; i beni vengono formalmente intestati alla SGR ma la destinazione e l'autonomia patrimoniale del fondo sono preservate.

  • D.L. 25 settembre 2001, n. 351, conv. L. 23 novembre 2001, n. 410, art. 8

    "La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti..."

    Attribuisce alla SGR la soggettività formale ai fini IVA per gli adempimenti e la liquidazione separata per ciascun fondo, ma la Corte distingue tra soggettività formale e responsabilità sostanziale del patrimonio del fondo.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo IVA), art. 17

    Norma generale sul soggetto passivo IVA; la questione è se applicare la qualifica formale della SGR anche come obbligazione sostanziale: la Corte esclude la responsabilità patrimoniale diretta della SGR per i debiti del fondo estinto salvo titolo autonomo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 e D.P.R. n. 633/1972 art. 57

    Norme sui termini decadenziali e sul possibile raddoppio dei termini di accertamento; la Corte ha ritenuto che il raddoppio non possa operare in assenza di un fatto originariamente qualificabile come reato.

  • Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), artt. 28 e 193

    Principi UE che qualificano il soggetto passivo per operazioni effettuate a nome proprio per conto di altri; la Corte utilizza il diritto unionale per verificare limiti alla soluzione formalistica, confermando che la qualificazione formale non implica automaticamente responsabilità patrimoniale della SGR.

  • Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), art. 6 cap. 4

    Richiamata per principio analogo sul soggetto che agisce a proprio nome per conto di altri; utile per interpretare la posizione formale della SGR rispetto al fondo.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari)

    Citato nella contestazione sull'eventuale esistenza di elementi di reato che giustifichino il raddoppio dei termini; Corte ha ritenuto che non sia stata provata la sussistenza di un fatto ab origine qualificabile come reato.

  • Precedenti di Cassazione richiamati (es. Cass. 16605/2010, Cass. 7116/2023 e Cass. 29888/2020)

    La giurisprudenza riconosce la natura di patrimoni separati dei fondi e che la SGR è intestataria formale; la Corte distingue tra imposte quali ICI/IMU (dove rileva l'intestatario formale) e l'IVA, sottolineando la prevalenza dell'autonomia patrimoniale del fondo per la responsabilità sostanziale.

Massime di principio

  • La SGR è soggetto passivo 'formale' per gli adempimenti IVA dei fondi che gestisce, ma la responsabilità sostanziale per i debiti tributari grava sul patrimonio separato del fondo.
  • In caso di liquidazione/estinzione del fondo, il patrimonio separato si estingue e l'Amministrazione finanziaria non può aggredire il patrimonio personale della SGR per i debiti IVA del fondo, salvo che sia provato un autonomo titolo di responsabilità della SGR.
  • La SGR può essere sottoposta ad accertamenti e notifiche inerenti l'attività del fondo poiché formalmente titolare degli adempimenti, ma eventuali pretese gravano sul fondo e la SGR può esercitare azione di regresso nei confronti della SGR medesima sulla base del mandato.
  • Non è automatico estendere regole di responsabilità patrimoniale valide per altre imposte (es. IMU/ICI) al regime IVA: va verificata la natura del rapporto e la separazione patrimoniale prevista dalla disciplina dei fondi.
  • L'Amministrazione non può ottenere il raddoppio dei termini di accertamento per IVA a meno che non sussistano fatti originariamente qualificabili come reato.
  • In controversie giuridiche complesse o di novità interpretativa non è agevole ottenere la condanna per responsabilità aggravata dell'Amministrazione finanziaria.

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