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Sentenza

Sentenza del 12/06/2024 n. 16293 - Corte di Cassazione

Accertamento - Firma digitale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva dichiarato nullo l'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione e per modalità di notifica: l'atto era stato sottoscritto in forma digitale con indicazione a stampa del nominativo del funzionario e notificato mediante servizio postale (invece che tramite PEC). Il contribuente aveva inoltre eccepito questioni relative a costi di leasing e alla tempestività e ammissibilità di memorie di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi relativi all'erronea applicazione dell'art. 2, comma 6, del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e alla illegittima esclusione della validità della copia analogica conforme di un documento informatico, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla CTR della Basilicata in diversa composizione. Sono stati ritenuti assorbiti i primi tre motivi (tra cui questioni di ammissibilità delle memorie) e inammissibile il sesto motivo. In sostanza la Corte ha stabilito che l'avviso di accertamento firmato digitalmente non è nullo per difetto di sottoscrizione e che la copia cartacea attestata conforme (ex art. 23 CAD) sostituisce l'originale informatico e può essere validamente notificata anche a mezzo servizio postale (in relazione al regime ratione temporis antecedente all'obbligo PEC introdotto successivamente).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD)

    Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale (...)

    Il comma 6, nella versione ratione temporis, esclude l'applicabilità del CAD alle attività ispettive e di controllo fiscale ma, secondo la Corte, tale esclusione non si estende agli atti impositivi (es. avvisi di accertamento): la norma va interpretata limitatamente agli atti propedeutici/ispettivi.

  • D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), art. 23

    Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

    La Corte ha ritenuto che la copia analogica dell'avviso di accertamento munita di attestazione di conformità vale come originale e dimostra la sottoscrizione digitale; la conformità non era stata disconosciuta dal contribuente.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60

    La possibilità di notificare avvisi di accertamento via PEC è stata introdotta successivamente (con efficacia dal 1° luglio 2017). Pertanto, per atti notificati prima di tale data la notifica ordinaria di copia cartacea conforme era corretta.

  • D.L. n. 193/2016 (art. 7‑quater, comma 6)

    Ha introdotto la possibilità della notifica a mezzo PEC degli avvisi di accertamento a decorrere dalla relativa decorrenza normativa; la Corte ne vede la funzione evolutiva verso l'uso degli strumenti informatici.

  • D.Lgs. n. 217/2017

    Ha modificato il CAD precisando l'applicabilità agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni tributarie; la Corte utilizza tale intervento successivo come conferma interpretativa della distinzione tra attività ispettive e atti impositivi.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 52 e ss.

    Rilevata dalla Corte per sottolineare la separazione normativa tra accessi/ispezioni (art. 52) e rettifiche/accertamenti (artt. 54 e ss.), a supporto della distinzione tra attività ispettive e atti impositivi.

  • Art. 12, comma 7, Statuto del contribuente

    Richiamato per evidenziare il termine dilatorio di 60 giorni tra rilascio del processo verbale di chiusura e l'emanazione dell'avviso di accertamento, a conferma della separazione tra attività di verifica e atto impositivo.

  • Art. 156 c.p.c. (richiami giurisprudenziali sul raggiungimento dello scopo)

    Applicato il principio per cui, se l'atto è comunque giunto a conoscenza del destinatario e ha raggiunto lo scopo, la nullità della notifica non è dichiarabile; la Corte ricorda la consolidata giurisprudenza sul punto.

  • D.Lgs. n. 546/1992 (norme procedurali, in particolare art. 32)

    Richiamate in relazione a questioni processuali (tempi e ammissibilità di memorie), la Corte ha ritenuto assorbite o inammissibili i rilievi processuali alla luce dell'accoglimento dei motivi sostanziali.

Massime di principio

  • La disposizione del CAD che esclude l'applicabilità alle 'attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale' va intesa in senso limitato: non impedisce l'uso degli strumenti informatici per l'adozione e la sottoscrizione digitale degli atti impositivi (avvisi di accertamento), i quali sono distinti dalle attività ispettive propedeutiche.
  • Un avviso di accertamento formato e sottoscritto digitalmente non è nullo per difetto di sottoscrizione se la firma digitale è attestabile e la copia analogica è dichiarata conforme all'originale informatico ai sensi dell'art. 23 CAD.
  • La copia cartacea attestata conforme all'originale informatico vale come documento sostitutivo dell'originale digitale e può essere notificata con le ordinarie regole di notifica (compreso il servizio postale) quando, ratione temporis, la notifica via PEC non fosse ancora obbligatoria o praticabile.
  • L'introduzione normativa successiva (es. la previsione di notifica via PEC e le modifiche del CAD) conferma la tendenza all'utilizzo degli strumenti informatici ma non ha efficacia retroattiva automatica: va valutata la disciplina vigente alla data dell'atto.
  • Se la copia attestata conforme è stata portata a conoscenza del destinatario (quest'ultimo ha impugnato l'atto), trova applicazione il principio secondo cui l'irritualità della notifica che non ha comunque impedito la conoscenza non comporta la nullità dell'atto.
  • Nel contenzioso tributario le eccezioni processuali relative alla tardività o novità delle memorie devono essere specificamente dedotte e tempestivamente esaminate; tuttavia, se il motivo sostanziale principale viene ritenuto infondato o superato, questioni processuali collegate possono risultare assorbite.

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