Cassazione Civile, Ordinanza n. 13758/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di responsabilità promossa da una società nei confronti di ex amministratori e sindaci, con successiva gestione transattiva di parte delle posizioni e correlati profili di garanzia assicurativa. La compagnia assicuratrice, chiamata a manlevare uno dei sindaci assicurati, ha contestato: 1) l'operatività della polizza, sostenendo che la copertura fosse esclusa per il dolo dell'assicurato, anche eventuale, e che la corte di merito avesse erroneamente preteso la prova di un accordo con gli amministratori invece di valorizzare presunzioni e inerzia dell'assicurato; 2) l'estensione della garanzia alla quota di debito derivante dalla solidarietà, affermando che la polizza coprisse solo la responsabilità diretta personale dell'assicurato; 3) la graduazione delle responsabilità tra amministratori e sindaci e il modo in cui la corte territoriale aveva considerato le transazioni intervenute in appello, sostenendo che la riduzione del debito dovesse essere calcolata diversamente, anche in relazione agli importi effettivamente pagati dai transigenti rispetto alle rispettive quote di responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e non evidenziava una violazione dell'art. 2729 c.c.; ha ritenuto infondato il primo profilo del secondo motivo, affermando che nell'assicurazione della responsabilità civile, quando l'assicurato risponde in solido con altri, la garanzia dell'assicuratore si estende all'intero importo dovuto al danneggiato, altrimenti sarebbe svuotata la funzione dell'art. 1917 c.c.; ha dichiarato inammissibile il secondo profilo del secondo motivo, perché volto a contestare una valutazione di merito sulla graduazione delle colpe; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, sia perché implicava un sindacato di fatto sia per carenza di specificità, non essendo dimostrato l'interesse concreto a ottenere un diverso criterio di calcolo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1917 c.c.
"l'assicurato debba essere garantito dalla assicurazione per tutta la somma che questi dovesse essere tenuto a pagare anche in via solidale"
Nell'assicurazione della responsabilità civile la garanzia dell'assicuratore si estende all'intero importo dovuto dal responsabile solidale al terzo danneggiato, perché solo così resta integra la funzione di liberazione del patrimonio dell'assicurato dal debito risarcitorio.
art. 1304 c.c.
La dichiarazione del coobbligato di volersi avvalere della transazione intervenuta tra il creditore e altri condebitori rileva anche nel giudizio tra le parti e comporta l'adeguamento del debito residuo secondo la disciplina della solidarietà.
art. 2055 c.c.
La graduazione delle responsabilità tra coobbligati solidali è rilevante per la ripartizione interna e per l'esercizio dell'azione di regresso.
art. 2729 c.c.
La violazione della norma sulle presunzioni si configura solo se il giudice di merito utilizza presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti o una diversa inferenza probabilistica.
art. 2697 c.c.
La parte che eccepisce l'inoperatività della garanzia per dolo dell'assicurato deve provare il fatto impeditivo invocato; non è sufficiente una mera contestazione alternativa della ricostruzione probatoria del giudice di merito.
art. 1362 ss. c.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione restrittiva della polizza, ma la Corte ha ritenuto che il motivo non colpisse la ratio decidendi dell'interpretazione contrattuale adottata dal giudice di merito.
art. 1375 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo e non specificamente correlato a una concreta violazione del canone di buona fede nell'interpretazione o nell'esecuzione del contratto.
art. 1932 c.c.
Richiamato per sostenere l'inderogabilità delle norme assicurative; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente rispetto alla ratio della decisione impugnata.
art. 366 c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare chiaramente la ragione dell'interesse ad impugnare; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 2393 c.c.
Norma richiamata quale base dell'azione sociale di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci.
Massime di principio
- Nell'assicurazione della responsabilità civile, se l'assicurato è obbligato in solido con altri soggetti verso il terzo danneggiato, la garanzia copre l'intero debito risarcitorio gravante sull'assicurato e non soltanto la sua quota interna di responsabilità.
- L'eccezione di inoperatività della polizza per dolo dell'assicurato richiede prova del relativo elemento soggettivo; la prova del dolo eventuale non può essere sostituita da una mera rilettura delle risultanze fattuali già apprezzate dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2729 c.c. sussiste solo se il ragionamento presuntivo è costruito su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è deducibile quando si contesti soltanto l'apprezzamento delle prove o si proponga un'inferenza alternativa.
- La censura in cassazione contro la graduazione delle responsabilità tra coobbligati solidali è inammissibile se si risolve in una contestazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Le doglianze sull'interpretazione di una clausola assicurativa devono confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare in modo specifico quale regola ermeneutica sarebbe stata violata.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e deve mostrare l'utilità concreta della diversa soluzione proposta; in difetto, le censure sono inammissibili.
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