Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1594/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202502125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto l’impugnazione della determinazione comunale di rideterminazione in riduzione del canone concessorio per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La concessionaria ha impugnato la determinazione dirigenziale comunale che, applicando la clausola della convenzione relativa alla riduzione del canone in caso di limitazioni dell’utilizzo dello stadio per cause non imputabili alle concessionarie, aveva riconosciuto riduzioni del corrispettivo includendo nel parametro degli “incassi” anche i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi e dai premi delle competizioni UEFA. In primo grado erano stati dedotti: difetto del presupposto, illogicità, sviamento, travisamento, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione della convenzione, delle regole di interpretazione contrattuale, dell’art. 216 del d.l. n. 34/2020 e dell’art. 97 Cost.; violazione della disciplina dei diritti audiovisivi; modifica unilaterale della convenzione senza procedimento in contraddittorio; incompetenza del dirigente in favore della Giunta comunale; errore nel computo di ricavi derivanti da gare amichevoli precampionato disputate fuori dallo Stadio Meazza. In appello la società ha sostenuto che gli “incassi” dovessero comprendere soltanto i ricavi direttamente derivanti dall’utilizzo dello stadio, quali biglietteria, abbonamenti, pubblicità, somministrazione, parcheggi, store, museo, concerti ed eventi, escludendo diritti televisivi e premi UEFA; ha inoltre dedotto che tali proventi fossero svincolati dalla disponibilità dello stadio, che l’inclusione avesse alterato unilateralmente la convenzione e che il dirigente fosse incompetente. Infine ha contestato il mancato scomputo dei ricavi da amichevoli precampionato disputate fuori dallo stadio, nonché la regolazione delle spese del primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretta l’interpretazione sistematica della convenzione: la nozione di “incassi” rilevante per il calcolo del canone e della sua riduzione comprende tutti i ricavi collegati ai diritti e alle facoltà attribuiti alle concessionarie nell’ambito della concessione, inclusi i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi e i premi delle competizioni UEFA. L’art. 12 della convenzione autorizzava infatti l’utilizzo dello stadio e l’installazione delle apparecchiature necessarie per la ripresa e la trasmissione televisiva delle partite; tali attività costituivano quindi una modalità di sfruttamento del bene pubblico e una fonte di ricavi da computare. Il giudice ha valorizzato anche il fatto che le squadre avessero continuato a disputare nello stadio le partite interne e che, durante la pandemia, alla drastica riduzione dei ricavi da biglietteria si fosse contrapposto un significativo incremento dei proventi televisivi. La disciplina dei diritti audiovisivi di cui al d.lgs. n. 9/2008 non escludeva il collegamento dei relativi proventi con l’attività sportiva svolta nello stadio; la loro ripartizione secondo criteri plurimi, tra cui il radicamento sociale e il pubblico delle partite casalinghe, non ne mutava la natura di ricavi collegati alle competizioni e all’utilizzo dell’impianto. L’art. 216 del d.l. n. 34/2020, pur non essendo stato direttamente applicato, confermava la finalità di riequilibrio delle condizioni economico-finanziarie originarie, ritenute sostanzialmente preservate dall’incremento dei ricavi televisivi. È stata esclusa qualsiasi modifica unilaterale della convenzione: il Comune aveva esercitato un’attività gestionale consistente nell’interpretazione e applicazione delle clausole convenzionali, previa istruttoria e interlocuzione con le concessionarie, sicché la determinazione rientrava nella competenza dirigenziale e non richiedeva un atto di indirizzo della Giunta. È stata inoltre respinta la censura sui ricavi da amichevoli fuori sede, poiché tali ricavi non risultavano indicati in modo distinto nei bilanci e la documentazione prodotta non consentiva di verificarne con certezza la provenienza e la quantificazione; una dichiarazione postuma della società non era sufficiente. Le spese del grado d’appello sono state compensate per la novità e complessità delle questioni; il contributo unificato dell’appello è rimasto a carico della società soccombente.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 7, della Convenzione di concessione

    l’eventuale limitazione, in occasione delle manifestazioni sportive, dell’utilizzo dello stadio e delle attività in esso svolte, per qualsiasi causa non imputabile a fatto o colpa delle concessionarie, protrattasi per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi, comporterà una riduzione in percentuale del canone annuo che sarà proporzionale alla riduzione degli incassi rispetto a quelli percepiti dalle concessionarie nell’ultimo anno contrattuale di pieno utilizzo

    La clausola impone di determinare la riduzione del canone considerando gli incassi collegati all’insieme dei diritti e delle facoltà attribuiti dalla concessione, inclusi i proventi derivanti dallo sfruttamento televisivo dello stadio.

  • art. 12 della Convenzione di concessione

    la concessionaria è autorizzata ad utilizzare tutti gli impianti esistenti per la trasmissione radiofonica e televisiva e a consentire ad emittenti radiofoniche e televisive di installare [...] impianti [...] fonici o visivi

    La disposizione dimostra che la ripresa e trasmissione televisiva delle partite costituisce una facoltà di sfruttamento del bene concessorio e che i relativi ricavi sono computabili tra gli incassi rilevanti per il canone.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    Le clausole della convenzione devono essere interpretate secondo criteri letterali e sistematici, considerando nel loro complesso la disciplina del corrispettivo, degli introiti della gestione e degli oneri di manutenzione.

  • d.lgs. n. 9/2008

    La disciplina della titolarità e commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e della ripartizione delle relative risorse non esclude il collegamento dei proventi con le competizioni sportive e con l’utilizzo dello stadio; la pluralità dei criteri di distribuzione non ne impedisce il computo tra gli incassi della concessione.

  • art. 216 d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario originariamente pattuite

    La disposizione esprime una finalità di riequilibrio dei rapporti concessori relativi agli impianti sportivi pubblici; nel caso concreto, l’incremento dei proventi televisivi ha contribuito a mantenere sostanzialmente l’equilibrio economico-finanziario originario.

  • artt. 48 e 107 d.lgs. n. 267/2000

    La determinazione dirigenziale che interpreta e applica una convenzione già stipulata nell’ambito della gestione del rapporto concessorio non costituisce modifica dell’atto convenzionale né atto di indirizzo politico, rientrando nella competenza gestionale del dirigente.

  • art. 97 Cost.

    La determinazione comunale è stata ritenuta logica, ragionevole e conforme al buon andamento dell’azione amministrativa.

Massime di principio

  • Quando una convenzione di concessione di un impianto sportivo collega il canone agli “incassi” o ai ricavi della gestione, la nozione deve essere interpretata sistematicamente alla luce dell’insieme dei diritti e delle facoltà attribuiti al concessionario, e non limitata ai soli ricavi da presenza fisica degli spettatori, salvo una diversa e univoca previsione convenzionale.
  • I proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi e dai premi connessi alle competizioni sportive possono essere inclusi tra gli incassi rilevanti per il canone concessorio quando la convenzione autorizza lo sfruttamento televisivo dell’impianto e le competizioni sono effettivamente disputate nello stadio in concessione.
  • La determinazione dirigenziale che applica e interpreta le clausole economiche di una convenzione concessoria, senza alterarne il contenuto, costituisce attività gestionale e non modifica unilaterale della convenzione; essa rientra nella competenza del dirigente e non richiede l’approvazione dell’organo politico.
  • Nel valutare una clausola di riequilibrio del canone concessorio, occorre considerare l’insieme dei ricavi collegati alla gestione del bene e verificare l’effettivo equilibrio economico-finanziario del rapporto, non soltanto la contrazione di una singola voce di entrata.
  • La parte che chiede lo scomputo di specifiche voci di ricavo dal parametro utilizzato per il calcolo del canone deve fornire una documentazione contabile ufficiale, distinta e verificabile; dichiarazioni postume non supportate da bilanci o altra documentazione idonea non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniTariffe e rapporti con gli utentiEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoServizi pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoOnere della prova e principio dispositivoIncompetenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.