Sentenza del 04/10/2018 n. 24275 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui erano stati rettificati ai fini IVA, IRPEG e IRAP i prezzi di compravendite immobiliari e i valori dichiarati in contratti di permuta. L'accertamento si fondava anche su documentazione extracontabile rinvenuta presso la società, ritenuta indicativa di una contabilità in nero. La contribuente ha contestato, tra l'altro, il superamento del termine di permanenza della Guardia di Finanza presso la sede, l'insufficienza dei presupposti per l'accertamento induttivo, il difetto di motivazione dell'avviso, l'errata valutazione dei valori OMI e delle dichiarazioni di terzi e l'illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il termine di permanenza previsto dall'art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente sia ordinatorio e riguardi soltanto i giorni di effettiva attività presso la sede del contribuente; il suo superamento non determina l'inutilizzabilità degli elementi raccolti né la nullità dell'accertamento. Ha inoltre confermato che la documentazione extracontabile, ove dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, può da sola legittimare l'accertamento induttivo e spostare sul contribuente l'onere della prova contraria. I valori OMI e le dichiarazioni degli acquirenti sono stati correttamente considerati elementi meramente indiziari e recessivi rispetto alla contabilità in nero. È stata ritenuta infondata anche la censura sul difetto di motivazione dell'avviso, mentre la doglianza sulle sanzioni è stata dichiarata inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione del merito. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 14.000 euro oltre spese generali prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5
Il termine di permanenza presso la sede del contribuente è riferito ai giorni lavorativi di effettiva attività svolta presso tale sede.
Il termine è ordinatorio, non perentorio: il suo superamento non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento o l'inutilizzabilità della documentazione acquisita, in assenza di una specifica previsione normativa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
La contabilità in nero può costituire un valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Appunti personali, brogliacci e altri documenti extracontabili che registrino operazioni d'impresa possono legittimare l'accertamento induttivo, anche autonomamente, con onere del contribuente di fornire una prova contraria credibile.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
Consente la rettifica dell'IVA quando gli elementi acquisiti evidenziano ricavi o corrispettivi non dichiarati; nel caso concreto, la documentazione extracontabile è stata ritenuta idonea a sostenere la rettifica.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato. La motivazione è stata ritenuta sufficiente perché l'atto richiamava e valorizzava la documentazione extracontabile posta a fondamento della pretesa.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Non vi è omessa pronuncia quando la questione risulta considerata nella motivazione complessiva e il rigetto dell'impugnazione è incompatibile con l'accoglimento della censura.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5, 6 e 16
La responsabilità e l'applicabilità delle sanzioni tributarie possono essere confermate quando la condotta dolosa o colposa emerge da elementi probatori, come una contabilità occulta. In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione del merito sotto forma di violazione di legge.
Massime di principio
- Il superamento del termine di permanenza dei verificatori presso la sede dell'impresa non rende automaticamente nullo l'accertamento, se la normativa non prevede espressamente tale conseguenza.
- La documentazione extracontabile, inclusi appunti, brogliacci e prospetti interni, può avere valore probatorio rilevante e fondare un accertamento induttivo quando presenta dati specifici e coerenti sulle operazioni aziendali.
- La regolare tenuta della contabilità ufficiale non è sufficiente a escludere la rettifica fiscale se l'Amministrazione dispone di presunzioni gravi, precise e concordanti relative a ricavi non dichiarati.
- I valori OMI non dimostrano da soli il valore effettivo di una singola compravendita: costituiscono parametri medi e devono essere corroborati da ulteriori elementi.
- Dichiarazioni di acquirenti o terzi interessati possono essere valutate dal giudice, ma la loro attendibilità può risultare recessiva rispetto a documenti interni formati prima dell'accertamento e contenenti dati analitici.
- In presenza di una contabilità occulta attendibile, il contribuente deve fornire una prova contraria concreta e documentata; la mera contestazione, la correttezza formale dei registri o l'assenza di disponibilità finanziarie non giustificate potrebbero non essere sufficienti.
- Nel giudizio di Cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o del merito della controversia attraverso una censura formalmente qualificata come violazione di legge.
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