Sentenza n. 551/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2335/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 26.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 18323/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, relativa all'attribuzione della carta elettronica del docente e al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, sezione lavoro e previdenza, che aveva accertato il suo diritto, in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico annuale di euro 500 tramite la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 della l. n. 107/2015. La sentenza riconosceva il beneficio per cinque annualità, con attribuzione di un buono elettronico complessivo di euro 1.500, oltre alle spese processuali. Il titolo era passato in giudicato, non essendo stato impugnato, ed era stato notificato al Ministero il 26 giugno 2025. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la mancata esecuzione del giudicato. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l'ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso inutilmente e non era stata prodotta prova dell'adempimento. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della prova dell'adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. In caso di ulteriore inerzia, il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero, curando anche gli eventuali stanziamenti, l'impegno, la liquidazione, l'ordine e il pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penale è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti. La decorrenza è fissata al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, il termine finale coincide con l'adempimento spontaneo, anche se il commissario si è già insediato, e l'importo massimo è limitato al 10% della somma dovuta in base al giudicato. La liquidazione della penale eventualmente maturata spetterà al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la misura deve essere non manifestamente iniqua e svolgere funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
I termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza risultano rispettati.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto il termine è decorso inutilmente.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente per aggiornamento e formazione, riconosciuto nel caso concreto dal giudice ordinario.
art. 1 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui assolve anche la funzione compulsiva dell'astreinte.
art. 479 c.p.c.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione; il giudice considera rilevante la notificazione della copia attestata conforme.
art. 115 c.p.a.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla notificazione del titolo ai fini dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale cui il TAR ha affidato l'incarico di commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
- Accertato il passaggio in giudicato del titolo e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione l'esatta e integrale esecuzione entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione del giudicato, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento dovuto.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata mediante applicazione degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, purché siano fissati un dies a quo, un dies ad quem e un limite massimo idonei a preservarne la funzione compulsiva ed evitare una sproporzionata locupletazione del privato.
- La nomina del commissario ad acta non priva automaticamente l'amministrazione del potere di adempiere: fino all'effettivo adempimento può configurarsi un esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario, sicché l'adempimento spontaneo dell'amministrazione costituisce il termine finale per il calcolo dell'astreinte.
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