Cassazione Penale, Sentenza n. 40389/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale e dichiarato D'Angelo colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. In particolare si contestava: 1) la ricostruzione fattuale e la valutazione della responsabilità per la distrazione di attrezzature della ditta individuale DUCA (cedute ad altra società riconducibile all'imputato senza versamento del corrispettivo); 2) la configurabilità della bancarotta documentale per la mancata conservazione/tenuta delle scritture contabili obbligatorie, nonché l'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale; 3) che le cessioni fossero finalizzate a consentire la prosecuzione dell'attività attraverso altra società afferente al medesimo gruppo (vantaggio compensativo); 4) la mancata concessione dell'attenuante specifica prevista dal comma terzo dell'art. 219 della legge fallimentare.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione della Corte territoriale: a) la cessione delle attrezzature a società riconducibile all'imputato, senza pagamento del corrispettivo e in presenza di difficoltà economiche della società beneficiaria, integra la bancarotta patrimoniale per distrazione anche se il valore dei beni è modesto; b) la mancata tenuta o conservazione delle scritture civilistiche obbligatorie e la parziale consegna dei libri hanno impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, configurando la bancarotta documentale con dolo specifico; c) non è sufficiente l'allegazione generica di finalità di proseguimento dell'attività tramite altra società: è necessario dimostrare vantaggi compensativi concreti e prevedibili; d) il motivo relativo al riconoscimento dell'attenuante specifica è generico e non supera l'esame. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
R.D. 16 maggio 1942, n. 267, art. 223
Riferita alla bancarotta impropria e alla nozione di nesso causale tra operazione dolosa (distrazione di beni) e fallimento: anche se esistevano cause pregresse di dissesto, l'operazione dolosa può concorrere causalmente all'evento e integra reato anche quando aggrava un dissesto già in atto.
art. 219 comma terzo legge fallimentare
Norma relativa alle circostanze attenuanti specifiche nella bancarotta; la Corte ha ritenuto che il richiamo all'attenuante non fosse sufficientemente provato e che il motivo fosse genericamente formulato.
art. 2634 cod. civ.
Richiamato in riferimento all'onere di provare che operazioni tra imprese dello stesso gruppo abbiano determinato un vantaggio compensativo per la società apparentemente danneggiata: la semplice appartenenza al gruppo non è sufficiente, serve dimostrazione specifica del saldo positivo o della prevedibile utilità.
art. 41 cod. pen.
Richiamato per spiegare la disciplina del concorso causale: la preesistenza di una causa efficiente del dissesto non esclude che un'operazione dolosa abbia contribuito all'evento fallimentare.
Massime di principio
- La cessione di beni strumentali a società riconducibili allo stesso soggetto senza il pagamento del corrispettivo può integrare il reato di bancarotta patrimoniale per distrazione anche se il valore dei beni è modesto: conta la sottrazione alla garanzia dei creditori più che l'entità economica del bene.
- La mancata tenuta o conservazione delle scritture contabili obbligatorie, o la loro consegna solo parziale, configura bancarotta documentale quando impedisce la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; è necessario provare il dolo specifico (consapevolezza del danno ai creditori).
- Affermare che una cessione è stata fatta per mantenere l'attività del gruppo non è di per sé esimente: chi invoca un 'vantaggio compensativo' deve fornire prova specifica e concreta del beneficio prevedibile o realizzato per la società depauperata.
- In sede di legittimità la Corte non riesamina liberamente i fatti: verifica la presenza di un apparato argomentativo logico e sufficiente nella motivazione del giudice di merito, senza riconsiderare le valutazioni probatorie che restano nel merito.
- Le censure generiche sul merito o non specificamente documentate sono inammissibili; le circostanze attenuanti specifiche devono essere dedotte e provate con argomentazione mirata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40341/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40342/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40345/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40346/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40347/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40348/2022 del 26/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →