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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40389/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale e dichiarato D'Angelo colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. In particolare si contestava: 1) la ricostruzione fattuale e la valutazione della responsabilità per la distrazione di attrezzature della ditta individuale DUCA (cedute ad altra società riconducibile all'imputato senza versamento del corrispettivo); 2) la configurabilità della bancarotta documentale per la mancata conservazione/tenuta delle scritture contabili obbligatorie, nonché l'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale; 3) che le cessioni fossero finalizzate a consentire la prosecuzione dell'attività attraverso altra società afferente al medesimo gruppo (vantaggio compensativo); 4) la mancata concessione dell'attenuante specifica prevista dal comma terzo dell'art. 219 della legge fallimentare.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione della Corte territoriale: a) la cessione delle attrezzature a società riconducibile all'imputato, senza pagamento del corrispettivo e in presenza di difficoltà economiche della società beneficiaria, integra la bancarotta patrimoniale per distrazione anche se il valore dei beni è modesto; b) la mancata tenuta o conservazione delle scritture civilistiche obbligatorie e la parziale consegna dei libri hanno impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, configurando la bancarotta documentale con dolo specifico; c) non è sufficiente l'allegazione generica di finalità di proseguimento dell'attività tramite altra società: è necessario dimostrare vantaggi compensativi concreti e prevedibili; d) il motivo relativo al riconoscimento dell'attenuante specifica è generico e non supera l'esame. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • R.D. 16 maggio 1942, n. 267, art. 223

    Riferita alla bancarotta impropria e alla nozione di nesso causale tra operazione dolosa (distrazione di beni) e fallimento: anche se esistevano cause pregresse di dissesto, l'operazione dolosa può concorrere causalmente all'evento e integra reato anche quando aggrava un dissesto già in atto.

  • art. 219 comma terzo legge fallimentare

    Norma relativa alle circostanze attenuanti specifiche nella bancarotta; la Corte ha ritenuto che il richiamo all'attenuante non fosse sufficientemente provato e che il motivo fosse genericamente formulato.

  • art. 2634 cod. civ.

    Richiamato in riferimento all'onere di provare che operazioni tra imprese dello stesso gruppo abbiano determinato un vantaggio compensativo per la società apparentemente danneggiata: la semplice appartenenza al gruppo non è sufficiente, serve dimostrazione specifica del saldo positivo o della prevedibile utilità.

  • art. 41 cod. pen.

    Richiamato per spiegare la disciplina del concorso causale: la preesistenza di una causa efficiente del dissesto non esclude che un'operazione dolosa abbia contribuito all'evento fallimentare.

Massime di principio

  • La cessione di beni strumentali a società riconducibili allo stesso soggetto senza il pagamento del corrispettivo può integrare il reato di bancarotta patrimoniale per distrazione anche se il valore dei beni è modesto: conta la sottrazione alla garanzia dei creditori più che l'entità economica del bene.
  • La mancata tenuta o conservazione delle scritture contabili obbligatorie, o la loro consegna solo parziale, configura bancarotta documentale quando impedisce la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; è necessario provare il dolo specifico (consapevolezza del danno ai creditori).
  • Affermare che una cessione è stata fatta per mantenere l'attività del gruppo non è di per sé esimente: chi invoca un 'vantaggio compensativo' deve fornire prova specifica e concreta del beneficio prevedibile o realizzato per la società depauperata.
  • In sede di legittimità la Corte non riesamina liberamente i fatti: verifica la presenza di un apparato argomentativo logico e sufficiente nella motivazione del giudice di merito, senza riconsiderare le valutazioni probatorie che restano nel merito.
  • Le censure generiche sul merito o non specificamente documentate sono inammissibili; le circostanze attenuanti specifiche devono essere dedotte e provate con argomentazione mirata.

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