Sentenza n. 7676/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 3506/2025, depositata e resa pubblica in data 24.03.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 20984/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza n. 3506/2025, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di 1.000 euro sulla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro. Ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, nonostante la definitività del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza dedurre l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione e la definitività della sentenza da eseguire, nonché la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, poiché non risultava eseguito il giudicato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'amministrazione non aveva contestato l'inadempimento né giustificato la propria inerzia. Il giudizio di ottemperanza è finalizzato a garantire al ricorrente vittorioso il risultato pratico riconosciuto dalla pronuncia e l'amministrazione non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'esecuzione, residuando al più una limitata discrezionalità sulle modalità. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esatta esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione, assicurando l'accredito delle somme riconosciute. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta della ricorrente. La domanda di penalità di mora è stata respinta allo stato, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, ferma la possibilità di una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il provvedimento è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Attribuisce la competenza territoriale al TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la nomina del commissario ad acta e la richiesta di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché non erano ancora maturati i presupposti.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali; decorso tale termine, l'inerzia ministeriale è stata ritenuta inottemperanza.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Richiamato quale disposizione modificativa del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, verificata la definitività del titolo giudiziale e decorso il termine dilatorio applicabile all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione, la mancata dimostrazione dell'adempimento da parte dell'amministrazione obbligata integra inottemperanza, ove essa non contesti l'inadempimento né ne giustifichi l'inerzia.
- L'amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato e non può sottrarsi all'esecuzione per ragioni di opportunità, ordine pubblico, difficoltà pratiche o carenze finanziarie; non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento, ma solo, entro i limiti del giudicato, sulle modalità esecutive.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine senza adempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automaticamente dovuta per il solo accertamento dell'inottemperanza, potendo essere negata quando allo stato non risultino ancora integrati i presupposti per la sua applicazione, salva una successiva richiesta in caso di persistente inosservanza.
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