Cassazione Civile, Ordinanza n. 20163/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Il difensore della parte vittoriosa nel precedente giudizio di cassazione ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che, pur avendo rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia e condannato quest'ultimo alla rifusione delle spese, aveva omesso di inserire nel dispositivo la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, nonostante l'istanza fosse stata ritualmente formulata nel controricorso. Il ricorrente ha chiesto quindi l'integrazione del dispositivo con la clausola di distrazione. La Corte ha rilevato che l'istanza di distrazione era stata effettivamente proposta e che, secondo il consolidato orientamento richiamato, il rimedio corretto per l'omessa pronuncia su tale istanza è il procedimento di correzione dell'errore materiale, non un ordinario mezzo di impugnazione. Ha inoltre affermato che, nel caso concreto, non occorreva la notifica del ricorso anche alla parte assistita dal difensore antistatario, poiché l'istante rappresentava entrambe le parti interessate alla pronuncia omessa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo della precedente ordinanza n. 3803/2024, aggiungendo dopo le parole "oltre accessori di legge e spese forfettarie" la formula "con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta". Non ha provveduto sulle spese del presente procedimento. La decisione si fonda sull'ammissibilità del rimedio ex artt. 287 e 288 c.p.c. per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
istanza di distrazione delle spese
la richiesta di distrazione, se ritualmente formulata dal difensore antistatario, deve essere considerata ai fini della decisione sulle spese; la sua omissione integra un errore materiale emendabile.
artt. 287 e 288 c.p.c.
il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile quando la pronuncia abbia omesso di decidere sull'istanza di distrazione delle spese; non si tratta di domanda autonoma né di questione da far valere con ordinari mezzi di impugnazione.
art. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c.
la cancelleria è incaricata degli adempimenti conseguenti alla correzione del provvedimento.
art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione del dispositivo.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario costituisce un errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., e non una statuizione da impugnare con i mezzi ordinari.
- La distrazione delle spese non integra una domanda autonoma, ma un incidente accessorio alla regolazione delle spese di lite.
- Quando il ricorso per correzione di errore materiale è proposto nell'interesse di entrambe le parti coinvolte nella pronuncia omessa, non è necessaria la notificazione anche alla parte assistita dal difensore antistatario.
- In sede di correzione, il giudice può integrare il dispositivo limitatamente alla statuizione omessa, senza incidere sul resto della decisione e senza provvedere sulle spese del procedimento di correzione, ove non vi sia luogo a farlo.
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