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Sentenza

Sentenza n. 57/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.04.2024.

Giustizia amministrativa202502770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto a una supplenza annuale, al relativo servizio e al risarcimento del danno

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, divenuta definitiva e notificata all'amministrazione, con la quale era stato accertato il suo diritto a un incarico di supplenza dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024, per 18 ore settimanali nell'insegnamento delle lingue straniere nella scuola secondaria di secondo grado. Il giudicato aveva inoltre condannato il Ministero al pagamento di euro 11.119,31, oltre interessi, e al pieno riconoscimento del servizio di insegnamento. La ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento del Ministero, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni statali, chiedendo l'ordine di completa esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Ha domandato anche il pagamento degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato e il risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'inadempimento era adeguatamente documentato e non era stato contestato dal Ministero. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato all'amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, senza compenso. Ha accolto la domanda relativa agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, fino all'adempimento spontaneo o commissariale. Ha respinto invece la domanda risarcitoria ex art. 112, comma 3, c.p.a., poiché il danno da mancata esecuzione in forma specifica non è in re ipsa, richiede specifica prova e, in assenza di essa, è considerato coperto dagli interessi legali maturati. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato l'esecuzione del giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia dell'amministrazione.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Consente di chiedere, nel giudizio di ottemperanza, il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione in forma specifica, dalla violazione o dall'elusione del giudicato; il risarcimento richiede tuttavia la specifica prova del danno.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato è divenuto definitivo, è stato notificato all'amministrazione ed è documentato il persistente inadempimento, il giudice deve ordinare all'amministrazione di dare completa esecuzione al comando giudiziale entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta condizionato al perdurare dell'inerzia amministrativa, individuandone i poteri sostitutivi e il termine per l'intervento dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • Gli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato possono essere riconosciuti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento, spontaneo o effettuato dal commissario ad acta; la nomina del commissario non priva l'amministrazione del potere di adempiere.
  • Il danno derivante dalla mancata esecuzione in forma specifica, dalla violazione o dall'elusione del giudicato non è in re ipsa: il ricorrente deve fornirne specifica prova. In mancanza, il pregiudizio non può essere liquidato come autonomo se gli interessi legali costituiscono la forma di ristoro riconoscibile per il ritardo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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