Cassazione Penale, Sentenza n. 4767/2024 del 02/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Bedussi ha impugnato la convalida dell'ordinanza questorile che lo interdiceva dall'accedere a manifestazioni sportive per dieci anni e imponeva l'obbligo di presentarsi presso uffici di polizia in occasione delle gare del Brescia Calcio per cinque anni. Le censure principali riguardavano: 1) nullità del provvedimento per violazione del termine dilatorio di 48 ore previsto dall'art. 6 (L. 13/12/1989, n. 401) per la possibilità di presentare memorie al G.I.P.; 2) vizio di motivazione circa la durata dell'obbligo di presentazione (5 anni) e la triplice presentazione per le gare del Brescia; 3) mancanza di motivazione rispetto agli incontri della Nazionale menzionati dal Questore ma non dal G.I.P.; 4) illegittimità dell'obbligo di presentazione per incontri amichevoli spesso a porte chiuse e non pubblicizzati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito le restanti censure. Dalla relata di notifica risultava che il provvedimento del Questore era stato notificato il 24/7/2023 alle ore 08:35, mentre l'ordinanza del G.I.P. era stata depositata il 26/7/2023 senza indicazione di orario. Richiamando la giurisprudenza consolidata sulla necessità del termine dilatorio di 48 ore per assicurare l'effettività del contraddittorio cartolare, la Corte ha ritenuto che, in assenza dell'indicazione dell'ora di deposito e in ossequio al principio di favor rei, il termine non era stato rispettato. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del Questore del 22/7/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione; gli altri effetti del provvedimento non sono stati espressamente annullati. La cancelleria deve comunicare il dispositivo al Questore di Brescia.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3
Previene la procedura di convalida del provvedimento questorile e il diritto dell'interessato a presentare memorie. La Corte interpreta la normativa come implicante un termine dilatorio di 48 ore dalla notifica per consentire l'effettivo esercizio del contraddittorio cartolare.
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2-bis
Riconosce all'interessato la facolta di presentare personalmente o tramite difensore memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida; la giurisprudenza richiede che tale facolta sia garantita con un termine effettivo di 48 ore.
Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
Il mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore, che impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa, costituisce causa di nullità di ordine generale ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento questorile che limita la libertà personale non può avvenire in modo da impedire all'interessato di esercitare il contraddittorio cartolare: va rispettato un termine effettivo di 48 ore dalla notifica per presentare memorie o deduzioni.
- Se l'atto di deposito dell'ordinanza del G.I.P. non indica l'ora, il principio di favor rei può portare a ritenere violato il termine dilatorio e a conseguente nullità della convalida limitatamente agli effetti che impediscono il diritto di difesa.
- La nullità per violazione del termine dilatorio è di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. e può comportare l'annullamento senza rinvio quando il vizio è decisivo.
- Nelle impugnazioni alternative vanno comunque valutati anche profili di motivazione e proporzionalità degli obblighi di presentazione: durata e specificità della misura devono essere adeguatamente motivate e proporzionate agli elementi di rischio emersi.
- Gli obblighi di presentazione riferiti a incontri non pubblici o amichevoli sono suscettibili di contestazione se non motivati con elementi concreti che giustifichino la loro necessità e idoneità a prevenire il rischio.
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