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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00980/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da Esparza Cavero. Il ricorrente deduceva errata applicazione delle norme del d.P.R. n.115/2002 (in particolare art. 79, art. 94, art. 76) lamentando che: la mancata indicazione di un domicilio fiscale all'estero non poteva giustificare il rigetto e la Corte avrebbe dovuto consentire l'integrazione; la certificazione consolare sui redditi esteri poteva essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 94, comma 2, e la sua richiesta contestuale non ne avrebbe impedito la sostituzione; i redditi saltuari percepiti in carcere erano inferiori alla soglia prevista e l'autodichiarazione del ricorrente avrebbe dovuto essere sufficiente per verificare il requisito della non abbienza.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'istanza fosse incompleta e inidonea a sostituire la certificazione consolare: per i cittadini di Stati non UE l'art. 79 richiede la certificazione consolare sui redditi esteri e la sostituzione con dichiarazione è ammessa solo in caso di oggettiva impossibilità di produrre la certificazione (es. richiesta antecedente senza risposta o incompatibilità temporale con l'urgenza della difesa). Nel caso concreto la certificazione era stata richiesta contestualmente alla domanda, sicché non risultava l'impossibilità di ottenerla. Inoltre la mancata quantificazione dei redditi (anche saltuari svolti in carcere) ha reso impossibile verificare il rispetto del limite reddituale previsto dall'art. 76. Per questi motivi la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76

    Stabilisce i limiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; vanno computati anche i redditi non continuativi e occasionali. La Corte ha ritenuto necessario che il richiedente fornisca la quantificazione dei redditi per consentire la verifica del limite.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 77

    Prevede l'adeguamento biennale dei limiti reddituali richiamati dall'art. 76; citata a supporto dell'analisi dei limiti di reddito.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 79, comma 2

    Per i redditi prodotti all'estero da cittadini di Stati non UE l'istanza deve essere corredata da certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità dei redditi dichiarati. Tale certificazione è requisito essenziale salvo che sussista oggettiva impossibilità a produrla.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 94, comma 2

    Consente la sostituzione della certificazione consolare con una dichiarazione sostitutiva solo in caso di impossibilità di ottenere la certificazione; la Corte ha precisato che la semplice richiesta contestuale non prova tale impossibilità.

  • d.P.R. 30 maggio 1973, n. 605 - art. 4

    Richiama la nozione di domicilio fiscale all'estero; l'assenza di indicazione del domicilio fiscale è stata ritenuta significativa ai fini dell'incompletezza della documentazione prodotta.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 96

    Norma evocata dal ricorrente nella doglianza iniziale ma non decisiva nella motivazione della Corte; in sostanza il ricorrente aveva invocato più articoli del Testo unico ma la Corte ha fondato la decisione sui requisiti di documentazione previsti da art. 79 e art. 94 e sulla quantificazione dei redditi prevista dall'art. 76.

Massime di principio

  • Per i richiedenti non appartenenti all'UE la certificazione consolare sui redditi esteri è requisito ordinario: può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva solo se è dimostrabile un'impossibilità oggettiva ad ottenerla (richiesta antecedente senza risposta o urgenza incompatibile con i tempi consolari).
  • La semplice richiesta della certificazione consolare contestualmente alla domanda non prova di per sé l'impossibilità di ottenerla e non legittima automaticamente la sostituzione con un'autocertificazione.
  • Il richiedente deve indicare e quantificare tutti i redditi, compresi quelli saltuari o derivanti da lavori svolti in carcere; l'omissione di tale quantificazione impedisce la verifica del requisito reddituale e può determinare l'inammissibilità della domanda.
  • Il giudice può rigettare istanze manifestamente incomplete: non sussiste obbligo di ammissione alla prova o di integrazione quando la documentazione è palese- mente inadeguata rispetto ai requisiti di legge.
  • Quando si è in presenza di documentazione potenzialmente integrabile, è in generale opportuno che il richiedente dimostri concretamente l'impossibilità di procurare certificazioni richieste o fornisca quantificazioni dei redditi; in mancanza la domanda rischia il rigetto.

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