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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6995/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza di revisione ex art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., sostenendo l'emersione di una nuova prova consistente nella ritrattazione della persona offesa sui reati di usura e sequestro di persona a scopo di estorsione; ha inoltre dedotto la falsità delle dichiarazioni originarie della vittima (richiamando art. 630, comma 1, lett. d)) e prospettato l'eventuale sussistenza del reato di calunnia e questioni di legittimità costituzionale degli artt. 630, comma 1, lett. c) e d). La Corte ha valutato in fase di delibazione preliminare la sola idoneità astratta della "noviter producta" a ribaltare la condanna: ha ritenuto la ritrattazione inaffidabile alla luce di riscontri emersi nel giudizio di cognizione (servizi di osservazione della polizia giudiziaria, tabulati telefonici, documentazione medica sulle lesioni, dichiarazioni di un testimone di polizia giudiziaria), della circostanza che la vittima era stata destinataria di minacce affinché ritrattasse e del fatto che, anche nella ritrattazione, la vittima aveva comunque confermato di aver ricevuto somme dall'imputato. Ne è conseguita l'esclusione della ritrattazione come "nuova prova" sensibile ai fini della revisione, in mancanza di elementi specifici che comprovino la falsità delle precedenti dichiarazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che in sede di delibazione preliminare il giudice deve effettuare una valutazione astratta e non una penetrante anticipazione del merito; ha ritenuto che la ritrattazione non fosse capace, in assenza di riscontri specifici, di invalidare il giudizio di colpevolezza formato nei precedenti gradi di giudizio. Ha altresì considerato irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata, dato l'esito favorevole all'inammissibilità. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. c), codice di procedura penale

    Indica la previsione di revisione per nuova prova; la Corte interpreta che la semplice ritrattazione non costituisce di per sé "nuova prova" idonea alla revisione se mancano elementi specifici che dimostrino la falsità delle precedenti dichiarazioni e la capacità delle prove (vecchie e nuove) di ribaltare il giudizio di colpevolezza

  • art. 630, comma 1, lett. d), codice di procedura penale

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta falsità delle dichiarazioni originarie (calunnia); la Corte ha ritenuto la questione priva di rilevanza concreta dopo aver escluso l'affidabilità della ritrattazione e quindi ha non superato la soglia di ammissibilità

  • artt. 529, 530, 531, codice di procedura penale

    Articoli che disciplinano gli effetti del giudicato e le ipotesi di proscioglimento; la Corte indica che in sede di delibazione preliminare va valutata astrattamente la capacità congiunta delle prove, anche della "noviter producta", di condurre al proscioglimento ai sensi di tali norme, senza però procedere a un esame di merito approfondito

  • artt. 1, 2, 3, 24, 111 Cost.

    Norme costituzionali richiamate dal ricorrente per questioni di legittimità dell'art. 630; la Corte non ha affrontato la questione di costituzionalità in termini sostanziali, perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per i motivi processuali esaminati

Massime di principio

  • La ritrattazione della persona offesa, da sola, non costituisce automaticamente "nuova prova" ai fini della revisione ex art. 630 cod. proc. pen.: occorrono elementi oggettivi che dimostrino l'erroneità o la falsità delle dichiarazioni originarie
  • In sede di delibazione preliminare il giudice valuta soltanto l'idoneità astratta della nuova prova a ribaltare la condanna (ai sensi degli artt. 529-531 c.p.p.), evitando un riesame penetrante del merito riservato al giudizio di revisione
  • I riscontri probatori raccolti nel processo di cognizione (es. servizi di osservazione, tabulati, documentazione medica, dichiarazioni di testimoni) possono incidere significativamente sull'affidabilità di una ritrattazione e rendere l'istanza di revisione inammissibile
  • Le questioni di legittimità costituzionale richiamate devono fondarsi su una situazione processuale ammissibile: l'inammissibilità per motivi sostanziali o processuali impedisce in genere l'esame di profili costituzionali sollevati dal ricorrente
  • Per aumentare le probabilità di ammissibilità di una istanza di revisione fondata su ritrattazione, è opportuno allegare elementi oggettivi e contemporanei (ad es. prove di coercizione, documentazione che dimostri la falsità delle dichiarazioni precedenti, elementi nuovi e verificabili) che corroborino la ritrattazione stessa

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