Ordinanza n. 12602/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale di proscioglimento dalla ferma e collocamento in congedo illimitato per mancato superamento del corso basico di formazione
Esito
La controversia
Il ricorrente, reclutato quale Volontario in Ferma Prefissata Iniziale nell'Esercito Italiano e assegnato a un reggimento di addestramento per il corso di formazione di base, ha impugnato il decreto dirigenziale con cui è stato prosciolto dalla ferma e posto in congedo illimitato per mancato superamento del corso basico. Ha inoltre impugnato, ove occorresse, la comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento, la proposta di proscioglimento e il bando di reclutamento. Il TAR ha esaminato d'ufficio la competenza territoriale, rilevando che il ricorso è stato proposto quando il rapporto di servizio era già cessato, il ricorrente aveva perso lo status di militare e risiedeva in un diverso ambito territoriale.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. Ha ritenuto applicabile il criterio generale dell'estensione territoriale degli effetti della res controversa previsto dall'art. 13 c.p.a., escludendo sia il criterio dell'autorità emanante sia il foro speciale della sede di servizio, poiché al momento della proposizione del ricorso il rapporto di servizio era cessato e il ricorrente non aveva più lo status di militare. Gli effetti diretti del provvedimento di proscioglimento si riversano quindi nel luogo di residenza del ricorrente al momento dell'instaurazione del giudizio. È stato indicato quale giudice competente il TAR per la Sicilia, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. La decisione sulle spese è stata rimessa al giudice competente e il TAR Lazio ha dichiarato nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
criterio generale dell'estensione territoriale della res controversa
Quando il ricorso contro il proscioglimento dalla ferma è proposto dopo la cessazione del rapporto di servizio e la perdita dello status militare, la competenza territoriale si individua in base al luogo in cui si producono gli effetti diretti del provvedimento, coincidente con la residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso.
art. 15, comma 4, c.p.a.
la presente causa dovrà essere riassunta ... entro il termine di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza
La causa deve essere riassunta davanti al giudice indicato come competente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai fini della prosecuzione del processo.
Massime di principio
- Nei giudizi promossi contro il proscioglimento dalla ferma militare da parte di un soggetto il cui rapporto di servizio sia già cessato e che abbia quindi perso lo status di militare, non si applica il foro speciale della sede di servizio.
- Quando il rapporto di servizio è cessato prima della proposizione del ricorso, la competenza territoriale per l'impugnazione del proscioglimento dalla ferma si determina secondo il criterio generale dell'estensione territoriale degli effetti diretti della res controversa, individuando il TAR competente nel cui ambito il ricorrente risiedeva al momento dell'instaurazione del giudizio.
- Il criterio dell'autorità emanante non prevale sul criterio generale di cui all'art. 13 c.p.a. quando il provvedimento di proscioglimento produce i suoi effetti diretti nella sfera del soggetto ormai privo dello status militare.
Come è indicizzato
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