Regolamento (UE) 2025/21
Regolamento delegato (UE) 2025/21 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda i requisiti per i gestori aeroportuali relativi alle attività di assistenza a terra
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato interviene sul quadro tecnico degli aeroporti dell’Unione per rafforzare la sicurezza delle attività di assistenza a terra e chiarire la ripartizione delle responsabilità tra gestore aeroportuale, organizzazioni di handling, operatori e fornitori di servizi di gestione del piazzale. Le modifiche riguardano soprattutto la condivisione delle informazioni di sicurezza, il deposito di merci pericolose e unità di carico, l’integrazione dei sistemi di gestione e le procedure operative sul piazzale, inclusi imbarco/sbarco passeggeri e rifornimento carburante. L’applicazione differita al 27 marzo 2028 consente agli operatori e alle autorità di adeguarsi al nuovo assetto.
Modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per integrare requisiti di sicurezza applicabili ai gestori aeroportuali che svolgono o coordinano attività di assistenza a terra.
Ambito di applicazione
Si applica ai gestori aeroportuali e, per gli aspetti connessi, alle organizzazioni di assistenza a terra e ai fornitori di servizi di gestione del piazzale operanti negli aeroporti dell’Unione rientranti nell’ambito del regolamento (UE) 2018/1139. Incide sui requisiti tecnici e procedurali del regolamento (UE) n. 139/2014, in particolare sugli allegati III e IV, con riferimento a gestione della sicurezza, deposito di merci pericolose e unità di carico, manualistica, sistemi di gestione integrati, movimentazione dei passeggeri sul piazzale e rifornimento carburante. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 27 marzo 2028; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per alcune modifiche è prevista una disciplina transitoria di tre anni per consentire l’adeguamento del settore e delle autorità competenti.
Modifica del regolamento (UE) n. 139/2014 in materia di assistenza a terra
Il regolamento delegato (UE) 2025/21 modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per adattare i requisiti applicabili agli aeroporti alle nuove esigenze di sicurezza connesse alle attività di assistenza a terra. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2018/1139 e mira a garantire un approccio comune alla gestione dei rischi di sicurezza nelle interfacce operative tra gestori aeroportuali, organizzazioni di handling, operatori di aeromobile e fornitori di servizi di gestione del piazzale.
Finalità e logica dell’intervento
Dai considerando emerge l’esigenza di completare gli obblighi di segnalazione degli eventi con un flusso più diretto di informazioni di sicurezza tra i portatori di interessi coinvolti. Il regolamento cerca inoltre di evitare duplicazioni, chiarire responsabilità e favorire l’integrazione dei sistemi di gestione, tenendo conto che i gestori aeroportuali dispongono già di un sistema di gestione consolidato.
Ambito soggettivo e coordinamento con altri atti
Le modifiche riguardano principalmente i gestori aeroportuali negli aeroporti dell’Unione che rientrano nell’ambito del regolamento (UE) 2018/1139. Gli effetti si riflettono anche sulle organizzazioni di assistenza a terra e sui fornitori di servizi di gestione del piazzale, soprattutto per quanto riguarda la condivisione delle informazioni di sicurezza, la documentazione e la possibilità di sistemi di gestione integrati con quelli previsti dal regolamento delegato (UE) 2025/20.
Condivisione delle informazioni e gestione della sicurezza
Con la modifica della norma ADR.OR.C.020, il gestore aeroportuale deve informare le organizzazioni di assistenza a terra dell’aeroporto sulle azioni adottate per affrontare una non conformità quando questa incide direttamente sul rischio per la sicurezza o sulle responsabilità di tali organizzazioni. L’obiettivo è rafforzare la cooperazione sulla sicurezza al di là della mera segnalazione all’autorità competente.
La norma ADR.OR.D.005 e la norma ADR.OR.F.045 consentono, nei casi previsti, l’integrazione del sistema di gestione del gestore aeroportuale o del fornitore di AMS in un sistema di gestione unico o integrato, così da evitare duplicazioni documentali e operative.
Deposito di merci pericolose e unità di carico
La norma ADR.OR.D.020 viene rafforzata sul piano del deposito in aeroporto. Il gestore aeroportuale deve designare aree appropriate per il deposito di merci pericolose e garantire che le condizioni di deposito consentano la separazione secondo gli standard e le pratiche raccomandate internazionali, oltre a prevenire danni ai colli.
Se il gestore designa anche aree per il deposito di unità di carico, tali aree devono essere adeguate a prevenire:
- danneggiamento;
- deterioramento;
- deposito a terra;
- esposizione alle condizioni meteorologiche avverse.
Manualistica e approvazione delle modifiche
La norma ADR.OR.E.005 è adattata per evitare approvazioni superflue. Le modifiche e revisioni relative alle attività di assistenza a terra soggette al regolamento delegato (UE) 2025/20 non devono essere presentate per l’approvazione dell’autorità competente. Rimane comunque ferma la disciplina generale che consente, per ragioni di sicurezza, la pubblicazione e applicazione immediata di modifiche urgenti, con successiva domanda di approvazione nei casi previsti.
Movimentazione delle persone sul piazzale
Con la modifica della norma ADR.OPS.B.033, il gestore aeroportuale deve controllare i movimenti delle persone sul piazzale e predisporre procedure specifiche per i passeggeri che si imbarcano, sbarcano o attraversano a piedi il piazzale. Tali passeggeri devono:
- essere scortati da personale addestrato e competente;
- non interferire con aeromobili stazionanti o con attività di manutenzione a terra;
- essere protetti dagli aeromobili operativi, compresi gli effetti dei motori, e dalle attività dei veicoli o di altre operazioni.
Il considerando n. 9 chiarisce che si intende così distinguere meglio il ruolo di coordinamento del gestore aeroportuale da quello, spesso operativo, dell’organizzazione di assistenza a terra che materialmente attua le procedure.
Operazioni di piazzale e rifornimento carburante
La norma ADR.OPS.D.001 è aggiornata per specificare che le procedure del gestore aeroportuale devono comprendere:
- assegnazione delle piazzole di sosta;
- servizi di segnalazione;
- parcheggio e partenza degli aeromobili;
- precauzioni contro il jet blast e prove motori;
- autorizzazioni alla messa in moto e istruzioni di rullaggio.
La nuova formulazione della norma ADR.OPS.D.060 disciplina in modo dettagliato la sicurezza del piazzale durante il rifornimento carburante. Il gestore aeroportuale deve istituire una procedura che preveda, tra l’altro:
- divieto di fiamme libere e di utilizzo di strumenti elettrici o simili suscettibili di produrre scintille nella zona di rifornimento;
- divieto di avviare i Ground Power Unit (GPU) durante il rifornimento;
- per le autocisterne, un percorso libero da ostacoli per una rapida rimozione in caso di emergenza;
- corretto collegamento tra aeromobile e fonte di carburante e corretta messa a terra;
- notifica immediata al fornitore di servizi di rifornimento into-plane in caso di fuoriuscita, con istruzioni per la gestione dell’incidente;
- collocazione delle attrezzature di supporto a terra in modo da lasciare libere le uscite di emergenza, se i passeggeri imbarcano, sbarcano o restano a bordo;
- disponibilità immediata di estintori idonei per un primo intervento;
- una via di uscita libera per il veicolo di rifornimento e un accesso libero all’idrante e all’arresto di emergenza;
- sospensione del rifornimento in caso di tempeste elettriche nell’aeroporto o nelle sue vicinanze.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 27 marzo 2028, in modo da garantire un periodo transitorio di tre anni per l’adeguamento del settore dell’assistenza a terra e delle autorità competenti.
Valore pratico per operatori e professionisti
Per i gestori aeroportuali, il regolamento comporta un rafforzamento degli obblighi organizzativi e procedurali, con particolare attenzione alla documentazione di sicurezza, alla gestione dei piazzali e alla prevenzione dei rischi durante il rifornimento carburante. Per avvocati e commercialisti, il testo è rilevante soprattutto per la revisione dei modelli organizzativi, dei manuali aeroportuali, dei rapporti contrattuali con i prestatori di handling e dei sistemi di compliance e gestione del rischio, anche in funzione dell’integrazione con altri regimi autorizzativi e certificativi.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) n. 139/2014
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati III e IV del regolamento (UE) n. 139/2014 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento delegato.
Condivisione delle informazioni di sicurezza
All’interno della norma ADR.OR.C.020 è introdotto l’obbligo per il gestore aeroportuale di informare le organizzazioni di assistenza a terra dell’aeroporto sulle azioni intraprese per affrontare una non conformità quando questa incide direttamente sul rischio per la sicurezza all’interno di tali organizzazioni o sulle loro responsabilità.
Sistema di gestione integrato
La norma ADR.OR.D.005 consente al gestore aeroportuale, se parte di un soggetto giuridico titolare di ulteriori certificati, approvazioni o autorizzazioni di organizzazione, o che dichiara attività ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139, di integrare il proprio sistema di gestione nel sistema di gestione previsto dal regolamento (UE) n. 139/2014. Analogamente, la norma ADR.OR.F.045 consente al fornitore di AMS, in caso di appartenenza a un soggetto giuridico che dichiara la responsabilità per la fornitura di servizi di assistenza a terra ai sensi del regolamento delegato (UE) 2025/20, di integrare il proprio sistema di gestione con quello previsto da tale regolamento.
Deposito di merci pericolose e unità di carico
La norma ADR.OR.D.020 è modificata per imporre al gestore aeroportuale di designare aree appropriate per il deposito di merci pericolose trasportate attraverso l’aeroporto, garantendo separazione conforme agli standard e alle pratiche raccomandate internazionali e condizioni atte a prevenire danni ai colli. È inoltre previsto che, quando siano designate aree per il deposito di unità di carico, esse siano adeguate a prevenire danneggiamento, deterioramento o deposito a terra e a proteggerle dalle condizioni meteorologiche avverse.
Manuale dell’aeroporto e approvazione delle modifiche
La norma ADR.OR.E.005 è modificata per prevedere che le modifiche o revisioni relative alle attività di assistenza a terra soggette al regolamento delegato (UE) 2025/20 non debbano essere presentate per approvazione all’autorità competente. Resta ferma, in generale, la possibilità di pubblicare e applicare immediatamente le modifiche urgenti per la sicurezza, con successiva domanda di approvazione nei casi previsti.
Movimenti dei pedoni e responsabilità operative sul piazzale
La norma ADR.OPS.B.033 è aggiornata per chiarire che il gestore aeroportuale deve controllare i movimenti delle persone sul piazzale e istituire procedure per garantire che i passeggeri in imbarco, sbarco o attraversamento a piedi del piazzale siano scortati da personale addestrato e competente, non interferiscano con aeromobili e manutenzione a terra e siano protetti dagli aeromobili operativi e dalle attività dei veicoli o di altre operazioni.
Operazioni di piazzale e assegnazione delle piazzole
La norma ADR.OPS.D.001 è modificata per precisare che le procedure del gestore aeroportuale devono contemplare l’assegnazione delle piazzole di sosta, la fornitura di servizi di segnalazione, il parcheggio e la partenza degli aeromobili dalle piazzole, le precauzioni contro il jet blast e le prove motori, nonché le autorizzazioni alla messa in moto e le istruzioni di rullaggio.
Sicurezza del piazzale durante il rifornimento carburante
La nuova formulazione della norma ADR.OPS.D.060 impone al gestore aeroportuale di stabilire procedure per garantire la sicurezza delle operazioni sul piazzale durante il rifornimento carburante agli aeromobili. Tra i requisiti imposti vi sono il divieto di fiamme libere e di strumenti che possano generare scintille nella zona di rifornimento, il divieto di avviare GPU durante il rifornimento, la presenza di un percorso libero per la rapida rimozione delle autocisterne, il corretto collegamento e messa a terra, la notifica immediata in caso di fuoriuscite, la corretta collocazione delle attrezzature per mantenere libere le uscite di emergenza, la disponibilità immediata di estintori idonei, la predisposizione di una via di uscita libera per il veicolo di rifornimento e l’interruzione delle operazioni in caso di tempeste elettriche.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 27 marzo 2028. È richiamata la necessità di un periodo transitorio di tre anni per consentire l’attuazione del nuovo quadro da parte del settore e delle autorità competenti.
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