Sentenza n. 48/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 447/2024 in data 29 ottobre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 447/2024, relativa al pagamento della retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 447/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docente prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per il servizio prestato mediante supplenze brevi e saltuarie e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 765,78, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza il 22 novembre 2024, il suo passaggio in giudicato attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia il 29 luglio 2025 e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, l’omesso adempimento e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di corrispondere quanto dovuto, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, oppure un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta del ricorrente entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, in quanto dipendente della struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire per l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali non eseguiti dall’Amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice ordina all’Amministrazione di conformarsi al giudicato e può nominare un Commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, decorrente dalla notificazione del titolo.
art. 7 CCNL 15 marzo 2001
Prevede la retribuzione professionale docente riconosciuta dal giudicato del Tribunale di Reggio Emilia.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
- La notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, in assenza di adempimento, consentono di azionare il giudizio di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione dello Stato.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un Commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia.
- Quando l’incarico commissariale è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.
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