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Sentenza

Sentenza del 21/01/2015 n. 130 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Sottoscrizione del ricorso notificato - Artt. 18, comma 3 e 4, 53 comma 1, d.lgs. 54692 - Inammissibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso introduttivo e l'atto di appello privi della sottoscrizione richiesta devono essere dichiarati inammissibili. La mancanza della firma nell'originale o nella copia notificata costituisce quindi un vizio invalidante, senza che sia sufficiente dimostrare la provenienza dell'atto o l'assenza di dubbi sull'identità del suo autore.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la validità formale del ricorso introduttivo e dell'atto di appello. Ai sensi degli artt. 18, commi 3 e 4, e 53, comma 1, del d.lgs. 546/1992, tali atti devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal difensore munito di procura alle liti. La sottoscrizione deve risultare sia nell'originale sia nella copia notificata. L'assenza della firma nella copia non è più considerata una mera irregolarità non invalidante, come avveniva sotto la disciplina previgente, quando non vi fossero dubbi sulla provenienza dell'atto.

Norme richiamate

  • Art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore, salvo che il ricorrente stia in giudizio personalmente.

    La sottoscrizione del ricorso è un requisito essenziale e deve risultare nell'atto depositato e nella copia notificata; la sua mancanza comporta l'inammissibilità.

  • Art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'appello deve essere proposto con atto di appello motivato e notificato secondo le modalità previste.

    Le regole sulla sottoscrizione applicabili al ricorso introduttivo si estendono anche all'atto di appello; pertanto, un appello non sottoscritto è inammissibile.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

    La disciplina previgente tendeva a considerare non invalidante l'assenza della firma nella copia notificata quando non vi fossero dubbi sulla provenienza dell'atto. Tale impostazione non è stata ritenuta applicabile alla disciplina successiva del d.lgs. 546/1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il ricorso introduttivo e l'appello devono essere sottoscritti dalla parte che agisce personalmente oppure dal difensore munito di procura.
  • La sottoscrizione deve essere verificata sia sull'originale depositato sia sulla copia notificata alla controparte; la mancanza in uno dei due atti può determinare l'inammissibilità.
  • Non è normalmente sufficiente dimostrare che l'atto provenga effettivamente dalla parte o dal suo difensore: la firma è un requisito formale essenziale previsto dalla legge.
  • Prima della notifica e del deposito è opportuno controllare la presenza della firma e, quando il ricorso è sottoscritto da un difensore, la regolarità della procura alle liti.
  • La giurisprudenza distingue tra mere irregolarità formali e mancanza di requisiti essenziali: la carenza della sottoscrizione rientra nella seconda categoria e può impedire l'esame del merito.

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