Cassazione Civile, Ordinanza n. 11817/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
Una società utilizzatrice aveva stipulato nel 2008 un leasing immobiliare con una società di leasing, poi oggetto di cessioni/successione interna del rapporto in favore di altre società del gruppo e, per una parte, di una banca estera. La società utilizzatrice ha agito per ottenere la sospensione dei pagamenti e la rideterminazione dei rapporti dare-avere, sostenendo che il contratto contenesse una indicazione solo apparente o comunque non corretta del tasso leasing/TIA: il tasso indicato in contratto non corrisponderebbe a quello effettivamente applicato; la formula di calcolo non sarebbe stata esplicitata; sarebbero stati utilizzati più metodi di calcolo; il prezzo di opzione finale conterrebbe una componente occulta di interessi e, se correttamente depurato/attualizzato, inciderebbe anche sulla verifica dell’usura. La domanda includeva, in via istruttoria, richiesta di CTU ed esibizione documentale. Il Tribunale ha rigettato, la Corte d’appello ha confermato escludendo l’applicabilità della sanzione dell’art. 117 TUB perché il tasso sarebbe comunque determinabile per relationem e perché l’eventuale difformità tra tasso pattuito e applicato non integrerebbe la violazione dedotta. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: (1) violazione dell’art. 117 TUB sulla determinabilità del tasso, assumendo che senza formula e criteri di calcolo il tasso sia indeterminato o nullo; (2) violazione dell’art. 117, comma 8, TUB e della circolare Banca d’Italia n. 229/2003 per l’opacità del tasso effettivo rispetto a quello dichiarato, da equiparare a mancata indicazione; (3) errata esclusione dell’applicazione dell’art. 117, commi 4, 6 e 7 TUB e della relativa sanzione sostitutiva, sostenendo che la difformità tra tasso pattuito e tasso applicato non sia mera responsabilità esecutiva; (4) erronea valutazione del prezzo di opzione finale ai fini del calcolo del tasso e dell’usura, perché il riscatto finale conterrebbe interessi da includere nel computo. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi connessi e fondati nei termini indicati in motivazione: ha richiamato il principio per cui il tasso può essere determinato per relationem solo se il rinvio riguarda criteri ed elementi esterni obiettivamente individuabili e non rimessi alla determinazione unilaterale del concedente; ha escluso che, nel caso concreto, tale requisito fosse rispettato, poiché mancavano formula, criteri e componenti di interesse esplicitati nel contratto e il tasso sarebbe stato ricavato "a ritroso"; ha inoltre censurato l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la discrasia tra tasso effettivo e tasso dichiarato rileverebbe solo come responsabilità civile, ritenendo invece operante la sanzione dell’art. 117 TUB quando i criteri di determinazione non siano obiettivamente individuabili in modo inequivoco. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato in relazione la sentenza d’appello e ha rinviato alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto che la determinazione del tasso leasing per relationem sia ammessa solo se il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi esterni obiettivamente individuabili, senza margini di discrezionalità della società concedente; nel caso concreto, invece, la clausola non indicava formula, criteri di calcolo e componenti di interesse, sicché la trasparenza bancaria risultava violata e la sanzione sostitutiva ex art. 117 TUB poteva venire in rilievo. Ha inoltre ritenuto erroneo degradare la divergenza tra tasso pattuito e tasso effettivo a mero profilo di responsabilità civile. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando i principi affermati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Norma richiamata per l’introduzione del giudizio sommario di cognizione
art. 702-ter c.p.c.
Norma richiamata per l’ordinanza conclusiva del giudizio sommario e per il successivo appello
art. 210 c.p.c.
Richiamato in relazione alla richiesta di esibizione documentale
art. 117 TUB
Il tasso di interesse deve risultare determinabile con criteri prestabiliti e elementi oggettivamente individuabili; la mera indicazione apparente o non trasparente del tasso, se non sanabile per relationem, può comportare l’applicazione della sanzione sostitutiva prevista dalla norma
art. 1346 c.c.
Richiamato come parametro generale di determinabilità dell’oggetto della clausola di interessi
art. 1284 c.c.
Richiamato nel petitum subordinato della parte ricorrente per la rideterminazione degli interessi
art. 2697 c.c.
Richiamato solo indirettamente come paradigma di onere probatorio nella tassonomia, non come centrale nella motivazione
Circolare Banca d’Italia n. 229/2003
Richiamata quale fonte tecnica di riferimento per la disciplina di trasparenza e del tasso leasing nei contratti di leasing immobiliare
Massime di principio
- Nei contratti di leasing il tasso può essere validamente determinato anche per relationem, ma solo se il rinvio è a criteri prestabiliti ed elementi esterni obiettivamente individuabili, tali da consentire al cliente di conoscere con chiarezza il costo dell’operazione.
- La determinabilità non può essere affidata a formule o calcoli non esplicitati nel contratto, né a parametri rimessi unilateralmente alla società concedente; la semplice possibilità di ricostruire ex post il tasso mediante operazioni matematiche non basta a soddisfare la trasparenza.
- Quando il tasso indicato in contratto non coincide con quello effettivamente applicato e i criteri di calcolo non sono inequivocamente desumibili dal testo negoziale, la difformità non resta un mero profilo di responsabilità esecutiva, ma può integrare la violazione della disciplina di trasparenza con applicazione della sanzione sostitutiva dell’art. 117 TUB.
- Nel leasing immobiliare, la verifica della validità della pattuizione del tasso e della sua trasparenza si collega alla possibilità per l’utilizzatore di apprezzare ex ante il costo complessivo dell’operazione; se tale costo non è ricostruibile in modo chiaro e non discrezionale, la clausola non soddisfa la funzione informativa imposta dall’ordinamento.
- L’eventuale componente di interessi insita nel prezzo di opzione finale va scrutinata nel complessivo giudizio sulla determinazione del costo dell’operazione e sulla sua eventuale incidenza ai fini dell’usura, quando la struttura contrattuale la renda rilevante per il calcolo del tasso effettivo.
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