Sentenza del 28/07/2017 n. 18814 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso delle ritenute applicate sulla somma ricevuta alla cessazione del rapporto di lavoro, liquidata in forma di capitale mediante la capitalizzazione della pensione integrativa maturata presso il fondo PIA. In via principale chiedeva l'esclusione della ritenuta e, in subordine, l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,50% sulla parte della prestazione qualificabile come rendimento derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato. Contestava inoltre la violazione del principio di diritto stabilito dalla precedente sentenza di rinvio, il vizio di motivazione della sentenza regionale e l'illegittimità costituzionale della L. n. 482 del 1985, art. 6.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, per gli iscritti anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, le somme maturate fino al 31 dicembre 2000 sono soggette a tassazione separata quanto alla sorte capitale, mentre l'aliquota del 12,50% può applicarsi esclusivamente alle somme derivanti da un effettivo investimento sul mercato dei contributi versati al fondo. Non costituiscono rendimento agevolabile gli importi determinati mediante riserve matematiche o calcoli tecnico-attuariali finalizzati a garantire la prestazione previdenziale. Il contribuente, che chiedeva il rimborso, non ha provato né l'entità di un rendimento effettivamente prodotto sul mercato né il relativo investimento; la certificazione prodotta è stata ritenuta inidonea e l'accordo Enel/Fndai indicava una prestazione predeterminata secondo criteri attuariali. Le spese dell'intero processo sono state compensate, ma è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 63
Disposizioni richiamate dal ricorrente in relazione all'obbligo del giudice di rinvio di conformarsi al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione.
art. 384 c.p.c.
Impone al giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; secondo la Corte, la CTR vi si è correttamente attenuta.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17
Prevedono il regime della tassazione separata applicabile alle prestazioni previdenziali in capitale, integralmente per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 e, per il periodo precedente, limitatamente alla sorte capitale.
L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
Prevede la ritenuta del 12,50% sui redditi di capitale; nel caso delle prestazioni previdenziali può applicarsi solo alla componente costituita da effettivi rendimenti derivanti dall'investimento sul mercato, non agli incrementi meramente attuariali.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Attribuisce al contribuente che richiede il rimborso di una ritenuta asseritamente indebita l'onere di provare i fatti che giustificano il trattamento fiscale richiesto.
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124
La sentenza distingue il trattamento delle prestazioni dei soggetti già iscritti ai fondi aziendali prima della sua entrata in vigore.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Prevede il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
Massime di principio
- In materia di prestazioni previdenziali integrative liquidate in capitale, la parte qualificabile come rendimento agevolabile deve derivare da un effettivo investimento del capitale sul mercato e non può consistere in un semplice incremento determinato da formule attuariali o da riserve matematiche.
- L'onere della prova grava sul contribuente che chiede il rimborso: occorre dimostrare con documentazione specifica sia l'esistenza dell'investimento sul mercato sia l'importo del rendimento riferibile ai contributi accantonati.
- Una prestazione predeterminata in base alla retribuzione, a criteri contrattuali o a calcoli di matematica attuariale non dimostra, da sola, l'esistenza di un rendimento finanziario soggetto all'aliquota del 12,50%.
- Per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000 va distinta la sorte capitale, soggetta a tassazione separata, dal rendimento effettivo da investimento, eventualmente assoggettabile alla ritenuta del 12,50%; per le somme maturate dal 1° gennaio 2001 trova applicazione il regime ordinario della tassazione separata previsto dal TUIR.
- La documentazione prodotta deve consentire di ricostruire in modo analitico la componente finanziaria della prestazione; certificazioni generiche o prive di indicazione degli investimenti e dei relativi rendimenti possono essere ritenute insufficienti.
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