Cassazione Penale, Ordinanza n. 10102/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sul difetto di specifica censura rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e sulla sostanziale richiesta di una rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo, con riferimento al reato contestato, una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta dai giudici di merito. In particolare, dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la Corte territoriale aveva già spiegato in modo ampio la scelta deliberata dell'imputato di omettere i versamenti, preferendo destinare le risorse al pagamento di stipendi e spese; il ricorso non si confronta con tale motivazione e mira invece a una rivalutazione unilaterale del fatto, ritenuta non consentita in sede di legittimità. Il testo richiama inoltre l'assenza di prescrizioni impositive sull'asserito ruolo sostitutivo dell'INPS nel riscuotere crediti, ma tale profilo non supera il rilievo principale di inammissibilità per richiesta di nuova valutazione del merito.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato solo come base normativa della contestazione; dal testo emerge che il ricorso riguarda un reato ritenuto commesso in forma continuata o con riferimento alla disciplina dell'art. 81, ma non vengono sviluppate ulteriori questioni interpretative sulla norma.
D.L. 463/1983
È la norma incriminatrice richiamata nel testo, relativa all'omesso versamento oggetto della contestazione; la Corte non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a rilevare che il ricorso non si confronta con la motivazione di merito.
Cassa delle ammende
La somma è posta a carico del ricorrente in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolva in una mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti.
- Quando la decisione di merito abbia motivato in modo congruo sulla scelta consapevole dell'imputato di destinare risorse ad altre finalità invece che agli adempimenti dovuti, non è consentito chiedere in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio.
- La deduzione di profili fattuali che richiedano una nuova ponderazione delle risultanze processuali non integra un motivo ammissibile di ricorso per cassazione se non si traduce in una denuncia di vizi logicamente e giuridicamente rilevanti della motivazione.
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