Cassazione Penale, Sentenza n. 43539/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della parte della decisione della Corte di appello che aveva ritenuto assorbita la condotta di cessione di una dose di cocaina nella più grave fattispecie della detenzione ai fini di spaccio. Il Procuratore generale sosteneva che la dose ceduta fosse solo parte di una più ampia provvista e che, pertanto, mancasse la medesimezza dell'oggetto materiale tra le due condotte; ne conseguirebbe che dovesse operare il concorso formale tra reati distinti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 è norma a più fattispecie: quando diverse condotte (detenzione, cessione, ecc.) riguardano lo stesso oggetto materiale, sono poste in essere dallo stesso soggetto senza apprezzabile soluzione di continuità e sono sorrette da un unico fine, non si dà concorso formale ma assorbimento delle condotte minori in quella complessiva. Dai fatti accertati risultava che la dose ceduta era prelevata dalla stessa provvista occultata in una siepe, che non erano presenti altre persone e che le azioni si erano svolte in continuità; pertanto l'assorbimento operato dalla Corte di appello è stato ritenuto corretto. Il ricorso è stato rigettato e la sentenza di merito confermata nella parte impugnata (pena rideterminata in mesi cinque e giorni dieci di reclusione e euro 1.333,00 di multa).
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 5)
La norma è vista come norma a più fattispecie: contempla diverse condotte (detenzione, cessione, vendita, trasporto, ecc.) e, quando più azioni riconducibili alla norma sono contestuali, riguardano la stessa sostanza e sono poste in essere senza soluzione di continuità dal medesimo soggetto, le azioni minori sono assorbite nella fattispecie complessiva evitando il concorso formale.
art. 81 cod. pen.
Riferimento al concorso di reati: la Corte richiama la regola generale che il concorso formale di reati va escluso quando le pluralità di azioni integrano una sola fattispecie unica in base alla medesimezza dell'oggetto materiale, continuità e identità di soggetto/fine.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (ex multis: Sez. 6 n. 22549 del 28/03/2017, Sez. 3 n. 7404 del 15/01/2015, Sez. 4 n. 36523 del 26/06/2008)
Costante giurisprudenza che individua i criteri per l'assorbimento: a) stessa sostanza materiale; b) stesse persone/medesimo autore; c) contestualità/continuità degli atti e unico fine (es. destinazione allo spaccio).
Massime di principio
- Quando più azioni vietate dall'art. 73 (detenzione, cessione, vendita, trasporto) riguardano la stessa sostanza materiale, sono commesse dal medesimo soggetto senza soluzione di continuità e sono sorrette da un unico fine, si configura un'unica fattispecie e va escluso il concorso formale tra reati.
- Per valutare la "medesimezza" dell'oggetto materiale occorre l'accertamento fattuale che le unità cedute o sequestrate provenissero dalla stessa provvista (es.: occultamento nello stesso nascondiglio, stessa tipologia e confezionamento, vicinanza temporale e spaziale).
- La continuità tra le azioni si valuta in base alla mancanza di apprezzabili interruzioni temporali o materiali e alla prova che le condotte erano sorrette dallo stesso fine (es. rifornire il mercato tramite provvista occultata).
- Se invece emergono elementi che separano nettamente le acquisizioni (diverse provviste, destinatari diversi, intervallo temporale significativo o prova di atti autonomi), può configurarsi il concorso formale tra reati distinti.
- In fase processuale la prova documentale e testimoniale sulla dinamica (osservazione degli agenti, rinvenimento nello stesso nascondiglio, modalità di confezionamento) è determinante per l'interpretazione tra assorbimento e concorso; la difesa potrà puntare proprio a dimostrare l'assenza di collegamento materiale o di continuità.
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