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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19949/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato la misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre e il sequestro e la confisca di un immobile e di sei beni mobili registrati. Il difensore censurava: 1) erronea sovrapposizione tra appartenenza alla categoria dei soggetti "genericamente pericolosi" e pericolosità specifica/attuale; 2) uso degli stessi fatti (pregressi condanne) per provare "abituale dedizione al delitto" nonostante quattro condanne in dodici anni; 3) mancata valutazione del cambiamento dello stile di vita e dell'attività lavorativa iniziata dal 2022; 4) insufficiente verifica della correlazione temporale e della consistenza economica degli illeciti profitti rispetto al valore dei beni oggetto di ablazione; 5) valutazione frazionata delle dichiarazioni probatorie (es. Disarò).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia adeguatamente motivato la decisione richiamando, oltre alle pregresse condanne, elementi di pericolosità attuale: una denuncia per furto del 2022 con identificazione tramite telecamere, una perquisizione del gennaio 2023 con rinvenimento di beni di provenienza furtiva per un valore stimato di € 40.000,00. Ha considerato i contratti di lavoro prodotti non idonei a dimostrare un effettivo e stabile mutamento dello stile di vita (erano di brevissima durata). Ha altresì analizzato e motivato la durata della misura, i divieti accessori e i profili relativi alla sperequazione reddituale e alla correlazione temporale tra pericolosità e acquisizione dei beni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011, art. 10, comma 3

    Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge; quindi il sindacato di merito e sulle valutazioni di fatto è fortemente limitato.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 (richiamata)

    Normativa previgente richiamata a conferma del principio che in materia di misure di prevenzione il sindacato di legittimità è limitato; la Corte richiama la continuità interpretativa rispetto alla disciplina antecedente.

  • legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, secondo comma

    Richiamo normativo storico che attesta i limiti del controllo in Cassazione sulle misure di prevenzione; utile per evidenziare la continuità dei principi di ammissibilità del ricorso.

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    La Corte precisa che la doglianza di 'illogicità manifesta' (art. 606, lett. e) non è pienamente esperibile in sede di legittimità nei procedimenti di prevenzione quando le censure si risolvono in una contestazione della valutazione di merito; va distinto il caso di motivazione inesistente o apparente, che invece può essere denunciato se davvero mancante.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso la parte privata può essere condannata al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa, a versare una somma alla Cassa delle ammende: norma applicata per irrogare la sanzione di € 3.000,00.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: contestazioni di merito o di fatto risultano in gran parte inammissibili.
  • La Corte di appello deve fornire motivazione adeguata; se essa risponde alle censure e documenta gli elementi di pericolosità (anche recenti), la Cassazione tende a dichiarare inammissibile il ricorso.
  • Per provare la pericolosità sociale attuale sono rilevanti anche fatti recenti (es. denunce, identificazioni tramite telecamere, perquisizioni con rinvenimento di beni di provenienza illecita); tali elementi possono sopperire a precedenti condanne datate.
  • La prova di un mutato stile di vita (lavoro stabile, durata contrattuale significativa, reddito regolare) deve essere solida e duratura per contrastare l'applicabilità della sorveglianza speciale.
  • Per la confisca/conseguente ablazione dei beni è necessaria una valutazione della correlazione temporale tra gli illeciti e l'acquisto dei beni, nonché una quantificazione plausibile dell'illecito arricchimento rispetto al valore dei beni; l'assenza di tale verifica può essere motivo di impugnazione, ma va dimostrato che il giudice non abbia valutato adeguatamente tali profili.
  • Ricorrere con censure manifestamente infondate o non attinenti a profili di legittimità può comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende.

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