Cassazione Civile, Ordinanza n. 19981/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce nel contesto di una procedura di concordato preventivo di una società commerciale, inizialmente aperta dopo il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per l'approvazione della proposta e dopo una domanda di fallimento del pubblico ministero. La debitrice, dopo il voto negativo del ceto creditorio e in particolare dell'amministrazione finanziaria, ha chiesto l'omologazione "forzosa" del concordato invocando il cram-down fiscale. Il Tribunale ha omologato il concordato ritenendo convertito in voto favorevole il dissenso dell'Agenzia delle entrate e ha dichiarato improcedibile la richiesta di fallimento. L'Agenzia delle entrate e il Pubblico ministero hanno reclamato il decreto deducendo, in sintesi, che il giudizio di omologazione era stato celebrato in modo irregolare: mancata rituale apertura della fase ex art. 180 l.fall., mancata notifica/convocazione ai creditori dissenzienti e al P.M., impossibilità per l'Agenzia di proporre formale opposizione, omesso deposito del decreto corretto di fissazione dell'udienza e mancata osservanza del contraddittorio. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibili i reclami sul presupposto che, non essendo state proposte opposizioni, il decreto di omologa non fosse reclamabile ma solo impugnabile con ricorso per cassazione. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi, e il Pubblico ministero tre motivi incidentali, contestando: 1) l'erronea qualificazione del decreto come pronunciato ex art. 180, comma 3, l.fall. anziché come esito di un giudizio di omologazione instaurato senza i necessari adempimenti; 2) l'erronea esclusione della legittimazione al reclamo nonostante la mancata effettiva possibilità di proporre opposizione; 3) l'erronea affermazione che i reclami non contenessero censure sulla regolarità della procedura. La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i ricorsi, affermando che il cram-down fiscale si colloca nel procedimento di omologazione ex art. 180 l.fall. e che, quando la proposta non è stata approvata solo per il mancato assenso dell'amministrazione finanziaria, il tribunale deve fissare una nuova udienza ex art. 180, commi 1 e 2, con notifica ai creditori dissenzienti, per consentire le opposizioni. Poiché tale fase non era stata ritualmente instaurata, il decreto di omologazione era affetto da nullità processuale per violazione del contraddittorio. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello per un nuovo esame.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti esaminati, sia il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate sia il ricorso incidentale del Pubblico ministero. Ha cassato il decreto della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibili i reclami e ha rinviato alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame conformato ai principi affermati. La ragione decisiva è che il decreto di omologa era stato emesso senza la rituale apertura del giudizio di omologazione previsto dall'art. 180 l.fall., con conseguente lesione del contraddittorio e illegittima preclusione dell'opposizione del creditore dissenziente. La Corte ha inoltre chiarito che, in una simile situazione, il creditore pretermesso può comunque proporre reclamo per far valere la nullità processuale, e che anche il Pubblico ministero è legittimato a dedurre il vizio in sede di impugnazione. Restano assorbite le ulteriori censure.
Norme richiamate
art. 161, comma 6, l.fall.
richiamato quale base della domanda di concordato prenotativo proposto dalla debitrice
art. 162, comma 2, l.fall.
in caso di mancata approvazione della proposta, il tribunale deve dichiararne l'inammissibilità sentito il debitore in camera di consiglio
art. 177 l.fall.
disciplina le maggioranze necessarie per l'approvazione della proposta di concordato
art. 179 l.fall.
si applica quando non sono raggiunte le maggioranze di cui all'art. 177 e conduce alla declaratoria di inammissibilità ex art. 162, comma 2
art. 180 l.fall.
regola il giudizio di omologazione del concordato approvato, con fase a contraddittorio pieno in presenza di opposizioni e con omologazione semplificata solo se non vi sono opposizioni
art. 180, comma 4, l.fall.
il cram-down fiscale opera come regola sostanziale del giudizio di omologazione, consentendo l'omologa anche senza adesione dell'amministrazione finanziaria se la sua adesione era determinante e la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria
art. 180, comma 5, l.fall.
il decreto emesso all'esito del giudizio con opposizioni è comunicato, pubblicato e provvisoriamente esecutivo
art. 183 l.fall.
il reclamo alla corte d'appello è previsto solo nel regime del giudizio di omologazione con opposizioni; nel regime semplificato il decreto non è soggetto a gravame
art. 17 l.fall.
richiamato per la pubblicazione del provvedimento
art. 6 l.fall.
richiamato in relazione alla legittimazione del pubblico ministero o dei creditori a proporre istanza di fallimento
art. 69 l.fall.
richiamato tra le norme sulla legittimazione e sugli effetti impugnatori in ambito fallimentare
art. 70, comma 1, n. 1, l.fall.
richiamato in tema di legittimazione e intervento processuale
art. 72, comma 1, n. 1, l.fall.
richiamato in tema di legittimazione e intervento processuale
art. 101, comma 1, c.p.c.
la violazione del contraddittorio determina nullità assoluta della pronuncia
art. 157, comma 1, c.p.c.
la nullità può essere dedotta in impugnazione
art. 161, comma 1, c.p.c.
la nullità processuale può essere fatta valere in sede di impugnazione
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata nei ricorsi
art. 360 n. 4 c.p.c.
norma sul vizio di nullità del procedimento o della sentenza invocata nei ricorsi
art. 360 n. 5 c.p.c.
richiamato in via subordinata dal ricorso incidentale per omesso esame di fatto decisivo
art. 24 Cost.
invocato a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato dalla Corte d'appello quale possibile rimedio nei confronti del decreto non reclamabile
d.l. n. 125/2020, conv. in l. n. 159/2020
ha introdotto il cram-down fiscale nel quarto comma dell'art. 180 l.fall.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, il cram-down fiscale non costituisce un tertium genus autonomo rispetto alle ipotesi di mancata approvazione o di approvazione della proposta, ma opera come regola di omologazione inserita nel procedimento ex art. 180 l.fall., idonea a far considerare raggiunte le maggioranze richieste dall'art. 177 l.fall. quando l'adesione dell'amministrazione finanziaria era determinante e la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria.
- Se, dopo il mancato raggiungimento delle maggioranze, il debitore chiede l'omologazione forzosa per effetto del cram-down fiscale, il tribunale deve instaurare il giudizio di omologazione nel rispetto degli artt. 180, commi 1 e 2, l.fall., con pubblicazione e notifica del decreto ai creditori dissenzienti, così da consentire la costituzione e l'eventuale opposizione.
- La mancata rituale instaurazione della fase di omologazione e la conseguente impossibilità per il creditore dissenziente di proporre opposizione integrano una nullità processuale per violazione del contraddittorio, deducibile in impugnazione anche da soggetti diversi dal creditore pretermesso.
- Il decreto di omologazione pronunciato all'esito di un procedimento viziato dalla mancata apertura della fase ex art. 180 l.fall. non può essere qualificato come decreto non reclamabile ai sensi del comma 3, poiché il vizio investe la regolarità della procedura e rende ammissibile il reclamo volto a far valere la nullità.
- Nel giudizio camerale fallimentare, la legittimazione all'impugnazione dipende dalla qualità di parte assunta nel grado precedente, ma tale regola non impedisce al creditore dissenziente illegittimamente pretermesso di far valere in reclamo la nullità del provvedimento emesso inter alios, prima che si formi il giudicato.
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