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Ordinanza

Ordinanza n. 1052/2026 - Brescia, Sezione 1

(A) per l'annullamento: - dell'atto intimazione di pagamento 022 2023 9001848377/000 dell’Agenzie delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 12/04/2023 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte; - del provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto); - del provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto); - di ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la Cartella Esattoriale n. 022 2020 7150054167 000 asseritamente notificata il 16.03.2015, la Cartella Esattoriale n. 022 2020 72800 71710 000 asseritamente notificata il 27.01.2009 a titolo di prelievo latte e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nell'intimazione (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso); (B) per l'accertamento dell'illegittimità del diniego serbato dall'intimata Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura sull'istanza proposta dalla ricorrente, inviata in data 07/09/2022 e in data 09/06/2023 da valere quale dichiarazione ai sensi della Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537, con cui è stata comprovata l'insussistenza della pretesa creditoria relativa al prelievo supplementare oggetto dell'atto impugnato ed è stato formulato invito formale alla sospensione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate ed a porre in essere gli adempimenti previsti a carico dell'ente di riscossione anche dall'art. 1 comma 539 Legge 228 /2012 e dei provvedimenti presupposti, ai sensi degli artt. 21-quater e 21-nonies, l. n. 241/1990; (C) per l'accertamento della fondatezza dell'istanza di autotutela, ricorrendone in presupposti di cui all'art. 31, comma 3 del cod.proc.amm. e conseguentemente per la condanna dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura a concludere il procedimento e all'adozione di tutti i necessari provvedimenti al fine di conformare le imputazioni di prelievo supplementare di parte ricorrente di cui all'atto impugnato, con accertamento dell'obbligo, con conseguente condanna, ad eseguire, il relativo ricalcolo e alle conseguenti relative determinazioni e imputazioni del prelievo supplementare asseritamente dovute dall'istante uniformandosi e adempiendo alle decisioni della Corte di Giustizia del 27 giugno 219 causa C-348/18, del 11 settembre 2019, causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19 nonché alla revoca e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia di tutti gli atti e delle relative tutte le attività di riscossione anche a mezzo di compensazione e in ogni caso; (D) per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla parte ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate di cui al ricorso, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009, (E) per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202300492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Intimazione di pagamento relativa a somme dovute per superprelievo quote latte, con impugnazione delle cartelle esattoriali presupposte e degli atti di iscrizione a ruolo e aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’azienda agricola ha impugnato l’intimazione di pagamento e gli atti presupposti relativi al superprelievo per quote latte riferito alle annualità 2003/2004, 2005/2006, 2007/2008 e 2008/2009. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità del diniego o del silenzio serbato da AGEA sulle istanze di autotutela e di sospensione della riscossione, l’accertamento dell’inesistenza del debito, il ricalcolo del prelievo in conformità a decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea e il risarcimento dei danni. Con il terzo motivo ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria, deducendo la mancata notificazione delle cartelle e l’assenza di successivi atti interruttivi della prescrizione. AER, pur costituita, non ha fornito una ricognizione chiara e complessiva della posizione debitoria, limitandosi a depositare documentazione eterogenea e di difficile comprensione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire previamente dalle amministrazioni resistenti una relazione ricognitiva dei rapporti creditori intercorrenti con l’azienda ricorrente, in particolare per consentire l’esame dell’eccezione di prescrizione e verificare la notificazione delle cartelle esattoriali e degli eventuali atti interruttivi. Ha quindi disposto gli incombenti istruttori, assegnando alle resistenti il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare la relazione, e ha fissato la prosecuzione del giudizio all’udienza straordinaria del 23 ottobre 2026. Nessuna statuizione definitiva è stata adottata sulle domande di annullamento, accertamento e risarcimento.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati quali fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.

  • art. 87, comma 4-bis c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 31, comma 3 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente con riferimento alla domanda di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento; la questione non è stata decisa con l’ordinanza.

  • art. 1, commi 537 e 539, l. 228/2012

    Richiamati dalla ricorrente a fondamento delle istanze rivolte all’amministrazione e degli adempimenti richiesti all’ente di riscossione; la loro applicazione non è stata definita.

  • art. 8-ter l. 33/2009

    Richiamato con riferimento al Registro Nazionale dei debiti tenuto da AGEA; nessuna decisione di merito è stata adottata sull’iscrizione contestata.

  • artt. 21-quater e 21-nonies l. 241/1990

    Invocati dalla ricorrente in relazione alla sospensione e all’autotutela degli atti presupposti; la relativa fondatezza non è stata esaminata.

Massime di principio

  • Quando la documentazione depositata dall’amministrazione non consente una ricostruzione chiara e complessiva della posizione debitoria oggetto di riscossione, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio volto all’acquisizione di una relazione ricognitiva prima di esaminare il merito del ricorso.
  • In una controversia sulla riscossione di pretese amministrative, l’esame dell’eccezione di prescrizione fondata sulla mancata notificazione degli atti e sull’assenza di atti interruttivi può richiedere l’acquisizione d’ufficio di una ricostruzione documentale completa dei rapporti creditori e degli atti notificati.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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