Cassazione Civile, Ordinanza n. 19032/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di un socio e amministratore, della decisione della Corte d’appello che aveva confermato l’annullamento di più deliberazioni di esclusione adottate dalla società in nome collettivo nei confronti di alcuni soci (e, per successione, dei loro eredi). Le delibere risalivano al 1991 e al 2001 e si fondavano su addebiti di violazione del divieto di concorrenza, asserita distrazione di risorse sociali e rapporti con una società collegata. Il ricorrente principale ha dedotto cinque motivi: nullità della sentenza per mancata considerazione della pretesa nullità del procedimento istruttorio e delle ordinanze di rigetto delle istanze di prova; omesso esame di fatti decisivi sulla presunta partecipazione di un socio a una società concorrente; omesso esame di documenti e comunicazioni tra soci prima della delibera; violazione dell’art. 2286 c.c. per avere la Corte escluso la gravità degli addebiti; nullità della sentenza per la mancata audizione di testi ammessi e non escussi. Gli eredi di uno dei soci esclusi hanno a loro volta proposto ricorso incidentale, lamentando che l’appello fosse stato ritenuto non specifico ex art. 342 c.p.c., che fossero stati omessi fatti decisivi, che il giudice avesse mal valutato documenti e prove e che vi fosse stata una falsa applicazione dell’art. 2286 c.c. per avere richiesto un pregiudizio ulteriore rispetto agli addebiti contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché, sotto l’apparenza di violazioni di legge o vizi processuali, essi miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e del merito, attività non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ribadito la preclusione da doppia conforme per i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. e ha escluso che la Corte territoriale avesse violato le regole processuali sulla prova o sull’audizione dei testi. Sul piano processuale, ha altresì rilevato la tardività del ricorso incidentale, ma lo ha comunque esaminato e respinto. Le spese della fase di legittimità sono state compensate tra il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali, mentre questi ultimi sono stati condannati a rifondere le spese ai controricorrenti esclusivi; è stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2286 c.c.
La Corte non ha accolto la tesi secondo cui gli addebiti contestati al socio sarebbero stati sufficienti, di per sé, a legittimare l’esclusione; ha ritenuto che le censure mirassero in sostanza a contestare l’accertamento di merito sulla gravità delle condotte.
art. 342 c.p.c.
I motivi di appello devono colpire la ratio decidendi della sentenza di primo grado; la generica contestazione o la mancata specifica indicazione degli elementi di prova non soddisfano il requisito di specificità.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è precluso il sindacato in cassazione sul vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifiche condizioni non ricorrenti nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non è ammissibile dedurre come violazione di legge una censura che, in realtà, mira a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità processuale non deriva dalla scelta del giudice di ritenere sufficiente la prova già acquisita o dalla motivazione con cui respinge le doglianze istruttorie, se la decisione è logicamente esplicitata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda il fatto storico decisivo, non la diversa valutazione della sua rilevanza o attendibilità da parte del giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
La censura non può trasformarsi in una contestazione dell’attendibilità e sufficienza delle prove, che appartiene al merito.
art. 116 c.p.c.
L’eventuale critica alla valutazione delle prove non integra, di per sé, un vizio processuale sindacabile in cassazione quando si risolve nella richiesta di una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei soccombenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di nullità processuale in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
- Il motivo di appello è specifico solo se si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una contestazione generica o meramente assertiva è inidonea a fondare la critica in sede di gravame.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo effettivamente trascurato, non la diversa apprezzabilità o rilevanza di fatti già esaminati dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è precluso, salvo ipotesi tassative non ricorrenti.
- La valutazione dell’attendibilità, sufficienza e congruenza delle prove appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita da una diversa lettura del materiale istruttorio in cassazione.
- In tema di esclusione del socio, la verifica della gravità degli addebiti e della loro idoneità a giustificare l’esclusione è questione di merito, non censurabile in cassazione se la critica si limita a contrapporre una diversa ricostruzione fattuale.
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