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Ordinanza

Ordinanza n. 70/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. A\O \2024 n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Reggio Emilia in data 17 marzo 2024, con il quale è stato formulato “Avviso orale” per una condotta conforme alla legge.

Giustizia amministrativa202400186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale adottato dal Questore di Reggio Emilia il 17 marzo 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale con il quale il Questore di Reggio Emilia gli aveva formulato tale misura per una condotta indicata nel provvedimento come conforme alla legge. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché si limita a rilevare l'assenza di recente attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione e dispone specifici incombenti per verificarne l'attualità.

La decisione

Il TAR non decide il merito dell'impugnazione. Considerata la risalenza della causa e l'assenza di attività processuale recente, ordina al ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di dichiarare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione di merito; in caso affermativo, deve aggiornare e documentare la situazione relativa alla vicenda, indicando gli eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Ordina inoltre all'Amministrazione resistente di verificare la completezza della propria difesa, integrarla se necessario e riferire su fatti o atti sopravvenuti dai quali possano emergere la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice avverte che l'inerzia delle parti potrà essere valutata ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. e, in particolare, che la mancata ottemperanza agli incombenti potrà fornire elementi per dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La Segreteria deve comunicare l'ordinanza e oscurare le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso

    L'inerzia della parte ricorrente successiva a un'ordinanza istruttoria finalizzata a verificare la permanenza dell'interesse può consentire al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, traendo elementi decisivi dal comportamento processuale inequivoco della parte.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti può essere valutato dal giudice ai fini della decisione, anche in relazione alla mancata ottemperanza agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La condotta processuale delle parti, inclusa la mancata ottemperanza agli incombenti, può essere considerata per valutare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ricorrendone i presupposti, consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali, unitamente alla normativa nazionale, ai fini dell'oscuramento disposto.

Massime di principio

  • Quando il giudice dispone un'ordinanza istruttoria espressamente finalizzata ad accertare la permanenza dell'interesse alla decisione, la mancata collaborazione della parte ricorrente può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale alla definizione del giudizio e condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • In presenza di una causa risalente e di assenza di recente attività processuale, il giudice può chiedere al ricorrente di confermare motivatamente l'interesse alla decisione, aggiornando e documentando fatti e atti sopravvenuti e indicando l'eventuale necessità di istruttoria.
  • Anche l'amministrazione resistente può essere onerata di verificare la completezza della propria difesa e di riferire sui fatti sopravvenuti rilevanti per la cessazione della materia del contendere o per la sopravvenuta carenza di interesse.
  • La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata dal giudice, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento probatorio sul permanere dell'interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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