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Sentenza

Sentenza n. 1169/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, resa sul ricorso R.G. n. -OMISSIS- dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Prima Civile in data 8 luglio 2025.

Giustizia amministrativa202502559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato il Comune al pagamento di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore risarcitorio)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, che aveva condannato il Comune di Palermo al pagamento di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dal minore dalla domanda al 9 giugno 2025. Il Comune non ha provveduto spontaneamente al pagamento, nonostante la notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Sono stati quindi dedotti i presupposti per l’esercizio dei poteri di ottemperanza, inclusa la necessità di imporre all’amministrazione l’integrale adempimento del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, di nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo integrati i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Comune di Palermo di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Palermo, autorizzandolo a delegare l’incarico a un dirigente o funzionario competente, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune e liquidate in € 552,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di imporre l’esecuzione del giudicato, assegnare un termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta e disporre, su richiesta, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere fissata come misura coercitiva indiretta per assicurare l’attuazione del giudicato; nel caso concreto è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme alla notificazione del titolo, presupposto per procedere esecutivamente e per l’ottemperanza.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Il compenso del commissario ad acta deve essere richiesto entro il termine previsto a pena di decadenza, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    Rileva, unitamente all’art. 8 l. n. 417/1978 e alla circolare ministeriale richiamata, per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo autorizzato del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    Rileva per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute dal commissario ad acta nell’adempimento dell’incarico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità della parte per tutelarne i diritti o la dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale base di tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari, ai fini dell’oscuramento delle generalità della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’integrale pagamento entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta con il compito di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione o comunicazione dell’ordine giudiziale fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus ausiliario obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente dal giudice secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la relativa parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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