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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33984/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2012-2014 da parte di una professionista. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di rimborso, ma la Commissione tributaria regionale del Veneto, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, ha riformato la decisione ritenendo sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione sulla base di due elementi: l'attività svolta presso tre studi/ambulatori coordinati dalla contribuente e l'entità delle spese sostenute per beni strumentali e prestazioni di terzi. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, in combinato con gli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR non avrebbe verificato se i compensi a terzi riguardassero attività connesse a quelle professionali e che l'esercizio in tre studi non integrasse di per sé autonoma organizzazione, specie alla luce della presenza di una sola segretaria e di beni strumentali minimi; con il secondo ha dedotto vizi motivazionali ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando motivazione insufficiente, contraddittoria e apodittica.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in tema di rimborso IRAP, grava sul contribuente l'onere di allegare e provare l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione; nel caso concreto la ricorrente non aveva allegato elementi idonei a dimostrare che i compensi a terzi fossero estranei all'attività professionale, né aveva efficacemente censurato la rilevanza attribuita dalla CTR al coordinamento di tre ambulatori. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili in cassazione la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, essendo sindacabile solo l'assenza assoluta, la motivazione apparente o le altre ipotesi di anomalia costituzionalmente rilevanti; nella specie la CTR aveva comunque indicato gli elementi fattuali posti a base della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 446/1997

    "esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"

    definisce il presupposto dell'IRAP come attività autonomamente organizzata; per il lavoro autonomo l'imposta non si applica se manca tale requisito

  • art. 3, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 446/1997

    richiamato dalla ricorrente come norma in combinato disposto ai fini della disciplina IRAP

  • art. 2697 c.c.

    in tema di rimborso l'onere della prova dell'assenza del presupposto IRAP grava sul contribuente

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al ragionamento presuntivo sui fatti rilevanti per l'autonoma organizzazione

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al ragionamento presuntivo sui fatti rilevanti per l'autonoma organizzazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per dedurre violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 consente solo il controllo sul "minimo costituzionale" della motivazione, non più censure di insufficienza o contraddittorietà

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    è il parametro costituzionale del minimo di motivazione, violato solo da assenza, apparenza o radicale incomprensibilità della motivazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di rimborso IRAP chi domanda la restituzione dell'imposta deve allegare e provare la mancanza del presupposto dell'autonoma organizzazione, non potendo limitarsi a contestazioni generiche.
  • Per il lavoro autonomo, l'autonoma organizzazione ricorre quando il professionista sia responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia di una segreteria o di mansioni meramente esecutive.
  • L'attività svolta in più studi o strutture, se coordinata direttamente dal professionista e accompagnata da spese rilevanti per beni e servizi, può costituire indice di autonoma organizzazione.
  • In sede di legittimità, il vizio motivazionale è oggi censurabile solo nei limiti del minimo costituzionale: non sono più ammissibili doglianze di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo che la motivazione sia mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.
  • Quando la sentenza di merito indica gli elementi fattuali posti a base della decisione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se si risolve in una critica alla valutazione delle prove o alla completezza del ragionamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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