Sentenza del 19/09/2017 n. 3628 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Presunzioni - Sottrazione all'imposizione - Conti svizzeri - Prova contraria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione è ritenuta superabile dal contribuente e non costituisce una probatio diabolica. È sufficiente fornire elementi idonei a indicare la provenienza delle somme e a dimostrare, ove ricorra il caso, la loro regolarità fiscale. Pertanto, il contribuente deve vincere la presunzione documentando l'origine delle provviste e l'eventuale loro già intervenuta tassazione o estraneità a redditi imponibili.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2009 alle somme detenute su conti svizzeri. La norma stabilisce una presunzione secondo cui, ai soli fini fiscali e salvo prova contraria, le provviste presenti su tali conti sono costituite da redditi sottratti a tassazione. Il contribuente contesta, in sostanza, l'onere probatorio posto a suo carico e la possibilità che l'Amministrazione consideri automaticamente imponibili le somme senza una dimostrazione ulteriore della loro origine.
Norme richiamate
Art. 12 del decreto-legge n. 78/2009
ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione
La disposizione introduce una presunzione fiscale relativa sulle somme detenute in conti svizzeri: esse sono considerate, salvo prova contraria, redditi non dichiarati. Il contribuente può superarla fornendo la prova della provenienza delle somme e della loro eventuale regolarità fiscale.
Massime di principio
- In presenza di una presunzione fiscale relativa, l'Amministrazione può fondare l'accertamento sulla presunzione, ma il contribuente conserva la possibilità di dimostrarne l'inapplicabilità nel caso concreto.
- L'onere del contribuente non richiede una prova impossibile o assoluta: occorre fornire documentazione e spiegazioni coerenti sulla provenienza delle somme, come redditi già tassati, trasferimenti patrimoniali, eredità, prestiti o altre fonti lecite.
- La tracciabilità dei movimenti finanziari e la ricostruzione documentata dell'origine delle provviste sono normalmente decisive per superare la presunzione.
- La mancata indicazione della provenienza o l'insufficienza della documentazione consente di mantenere ferma la presunzione di redditi sottratti a tassazione.
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