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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22633/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 4/9/2018, con la quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di misure alternative. Dopo un primo rigetto della sospensione (ordinanza 6/6/2023) e il reclamo ritenuto inammissibile, il difensore ha presentato una nuova istanza basata su presunti elementi nuovi (nota dei Carabinieri del 20/9/2018 indicante l'arresto in Grecia il 29/7/2018). Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 10/10/2023 che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di sospensione, sostenendo che la nuova istanza non era identica a quella già rigettata e si fondava su nuovi elementi conoscitivi

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile: il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza del tribunale di sorveglianza è interlocutorio e non ammesso a impugnazione in Cassazione (giurisprudenza consolidata). Inoltre la decisione di merito (ordinanza 4/9/2018) era già stata dichiarata inammissibile dalla Cassazione (Sez.1 n.5070/2024) rendendo definitiva la statuizione. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 666, comma 7

    L'art. 666, comma 7 è richiamato per indicare che il rigetto della sospensione da parte del giudice dell'esecuzione è un provvedimento interlocutorio per il quale la legge non prevede impugnabilità in Cassazione

  • Codice di procedura penale, art. 678

    Richiamato insieme all'art. 666 per la disciplina relativa ai provvedimenti del tribunale di sorveglianza e alla non impugnabilità del rigetto della sospensione dell'esecuzione

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna per spese processuali e, in caso di ricorso inammissibile per colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; qui utilizzato per motivare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010 (Maietta)

    è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza, ai sensi degli artt. 666, comma settimo, e 678 cod. proc. pen., rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, perché non è prevista dalla legge l'impugnabilità

    Precedente consolidato che stabilisce la non impugnabilità in Cassazione del rigetto di sospensione dell'esecuzione di una propria ordinanza

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016 (De Stefano)

    è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale

    Conferma che tali provvedimenti sono interlocutori e privi di impugnabilità in Cassazione

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 5070/2024 del 20/12/2023

    Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia in data 4 settembre 2018 ... è stato dichiarato inammissibile

    Nel caso concreto la dichiarazione di inammissibilità della Cassazione sulla ordinanza del 4/9/2018 ha reso definitiva la statuizione di merito, impedendo ulteriori riedizioni del giudizio sullo stesso punto

Massime di principio

  • Il rigetto da parte del tribunale di sorveglianza della sospensione dell'esecutività di una sua ordinanza è, di regola, un provvedimento interlocutorio non impugnabile in Cassazione.
  • Se la decisione di merito è stata già dichiarata inammissibile dalla Cassazione, quella statuizione è definitiva e ostacola nuove impugnazioni sugli stessi profili sostanziali.
  • Per ottenere riesame o sospensione occorre proporre elementi nuovi e decisivi e, prima di impugnare, valutare la percorribilità del rimedio: la mera reiterazione di istanze analoghe è destinata all'inammissibilità.
  • Un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • In situazioni simili conviene verificare tempestivamente la possibilità di impugnazioni ordinabili (es. reclamo nel rito specifico) o, se non percorribili, valutare rimedi interlocutori diversi (istanza di revoca, nuovi procedimenti con nuovi fatti/documenti) corredati di elementi probatori inequivocabili.
  • Prima di proporre ricorsi in Cassazione avverso provvedimenti di rigetto di sospensione, è opportuno ottenere un parere sul carattere impugnabile del provvedimento e sulla novità reale degli elementi posti a base della richiesta.

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