Cassazione Penale, Sentenza n. 36873/2024 del 03/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo dell'autovettura Toyota Yaris targata GD652KM, sequestrata in relazione al reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente denunciava violazione di legge per carenza delle esigenze cautelari e per inesistenza della pertinenzialità del veicolo rispetto al reato contestato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Pur essendo stata prodotta dal difensore una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, la Corte rileva che tale rinuncia non è efficace se non sottoscritta dall'indagato o da procuratore speciale; tuttavia la decisione principale si fonda sulla sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, dovuta alla restituzione dell'autovettura con sentenza del 6 giugno 2024, che rende inutile la pronuncia sulla legittimità del sequestro. La cassazione pertanto dichiara l'inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse e non dispone condanna per le spese processuali, essendo lo venir meno dell'interesse non imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale richiamata come titolo del reato che ha giustificato il sequestro preventivo del veicolo; la sentenza non entra nel merito della qualificazione del reato, ma il sequestro era motivato in relazione a tale norma.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. con legge 176/2020)
La disciplina citata è richiamata per giustificare la trattazione del ricorso con procedura scritta; la Corte applica la procedura scritta prevista dalla normativa di emergenza e sue proroghe.
art. 17 d.l. 22 giugno 2023, n. 75
Richiamato come norma che ha disposto la proroga della disciplina procedurale, confermando l'applicabilità della procedura scritta al caso concreto.
Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023 (Esposito, Rv. 285663)
Giurisprudenza citata per il principio secondo cui la rinuncia all'impugnazione è inefficace se effettuata dal solo difensore privo di procura speciale o senza manifestazione personale dell'interessato; la rinuncia richiede espressione inequivoca della volontà dell'interessato.
Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024 (Storti, Rv. 286244)
Giurisprudenza richiamata sul punto che, se la rinuncia/cessazione dell'interesse è dovuta a causa non imputabile al ricorrente, la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse non comporta condanna alle spese processuali né versamento alla Cassa per le ammende.
Massime di principio
- La restituzione del bene sequestrato che sopravviene prima della decisione rende generalmente privo di interesse il ricorso avverso il sequestro e può portare all'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione resa dal difensore è inefficace se non è espressamente sottoscritta dall'indagato o da un procuratore speciale: la rinuncia richiede la manifestazione personale o speciale della volontà dell'interessato.
- Quando si impugna un sequestro di un bene, il ricorrente deve indicare e allegare elementi concreti che consentano di verificare la legittimità dell'apprensione e l'utilizzabilità del bene come mezzo di prova; la mera deduzione astratta di illegittimità può risultare insufficiente.
- La sopravvenuta mancanza di interesse non imputabile al ricorrente esclude di norma la condanna alle spese processuali; la cessazione dell'interesse non equivale a soccombenza quando dipende da eventi estranei al ricorrente.
- In procedimenti regolati dalla procedura scritta, è importante rispettare i termini e le formalità di produzione degli atti e delle prove, poiché la valutazione di ammissibilità può basarsi anche sulla completezza degli elementi depositati.
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