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Regolamento

R.R. Puglia 15/2015

Modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 recante Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (Attuazione dell’art. 113 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.).

Normativa regionaleR.R. Puglia 15/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento della Regione Puglia aggiorna il RR n. 26/2013 sulla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, inserendo nuovi obblighi per i Comuni costieri in materia di delimitazione dei tratti di costa vietati alla balneazione e coordinando i rinvii normativi con il D.lgs. n. 116/2008. Vigente dal 5 giugno 2015, opera solo in Puglia.

Modifiche al regolamento pugliese sulle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia

Modifiche al regolamento pugliese sulle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia

Il regolamento regionale della Puglia n. 15 del 5 giugno 2015 interviene sul Regolamento regionale n. 26 del 9 dicembre 2013, che disciplina le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia in attuazione dell’art. 113 del D.lgs. n. 152/2006. L’atto aggiorna alcuni profili collegati alla tutela delle acque di balneazione e precisa alcuni rinvii normativi.

Finalità e raccordo con la disciplina sulla balneazione

La finalità del provvedimento è integrare e modificare la disciplina regionale già vigente, coordinandola con la normativa statale in materia di qualità delle acque di balneazione, in particolare con:

  • D.lgs. n. 116/2008;
  • decreto ministeriale 29 gennaio 1992;
  • decreto del Ministero della salute 30 maggio 2010.

Il regolamento non introduce una disciplina autonoma completamente nuova, ma opera come testo di modifica del regolamento regionale n. 26/2013.

Obblighi dei Comuni costieri nelle zone di rispetto

Nelle zone di rispetto per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da attività non pericolose e per quelle soggette a regolamentazione, viene inserito un espresso obbligo per i Comuni costieri. Essi devono provvedere alla delimitazione del tratto di costa da vietare alla balneazione, in modo:

  • permanente, oppure
  • temporaneo, nei casi di inquinamento di breve durata verificato o previsto.

L’obbligo opera fermo restando il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione durante la stagione balneare, secondo quanto indicato nell’ordinanza regionale. I Comuni devono inoltre porre in essere tutte le misure necessarie a tutela della qualità delle acque e della salute dei bagnanti, nel rispetto della normativa statale richiamata.

Aggiornamento dei rinvii normativi

Il regolamento sostituisce, nei commi interessati, il richiamo all’art. 5 del DPR n. 470/1982 con il richiamo all’art. 5 del D.lgs. n. 116/2008. Si tratta di un aggiornamento tecnico dei riferimenti legislativi applicabili alla materia della balneazione.

Ulteriore modifica terminologica

Viene anche modificata la formulazione dell’art. 14 del regolamento regionale n. 26/2013, sostituendo l’espressione “nei corsi d’acqua superficiali” con “in acque superficiali”. La modifica ha portata prevalentemente lessicale e sistematica.

Decorrenza e ambito territoriale

Il regolamento è vigente dal 5 giugno 2015 e si applica esclusivamente nel territorio della Regione Puglia. Non contiene un termine finale di efficacia né un regime transitorio particolare.

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