L.R. Puglia 23/2015
Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale aggiorna la disciplina pugliese sulle emissioni odorigene, fissando limiti tecnici, obblighi di captazione e abbattimento, controlli semestrali e misure correttive in caso di superamenti o molestie. Prevede l’adeguamento delle autorizzazioni per impianti esistenti o autorizzati ma non ancora in esercizio entro un anno dall’entrata in vigore, con completamento degli interventi entro un ulteriore anno.
Disciplina delle emissioni odorigene in Puglia
Disciplina delle emissioni odorigene in Puglia
La legge regionale modifica la normativa pugliese sulle emissioni odorifere delle attività produttive, aggiornando limiti, definizioni, campo di applicazione e regole di controllo. La disciplina si applica nel territorio della Regione Puglia e riguarda le attività da cui possono derivare emissioni odorigene, con specifiche disposizioni transitorie per gli impianti già esistenti o autorizzati.
Limiti tecnici e misure di prevenzione
In prima applicazione, le emissioni in atmosfera di sostanze odorigene devono rispettare le concentrazioni limite indicate nell’allegato tecnico, che contiene i valori di riferimento e il metodo di analisi. La Giunta regionale può modificare o integrare l’allegato, sentita ARPA Puglia, sulla base di aggiornamenti scientifici e normativi.
I processi di lavorazione che generano emissioni odorigene, incluse vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli e altre emissioni diffuse, devono svolgersi in ambiente confinato con adeguato sistema di captazione e convogliamento e successivo trattamento mediante sistema di abbattimento efficace.
Per le emissioni puntuali, i limiti dell’allegato tecnico sono obbligatori. Per le emissioni diffuse, l’autorità competente può autorizzarle solo quando sia documentata l’impossibilità tecnica di realizzare un idoneo convogliamento; anche in tal caso devono essere rispettate le concentrazioni limite dell’allegato.
I gestori devono inoltre dimensionare correttamente gli impianti, compresa altezza e sezione del camino, adottando tecnologie idonee a evitare alla popolazione disturbi o molestie derivanti dalle emissioni odorigene.
Campo di applicazione e soggetti interessati
La disciplina si applica a tutte le attività che, durante l’esercizio, danno luogo a emissioni odorigene, nonché alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione alla gestione dei rifiuti, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutazione di impatto ambientale o verifica di assoggettabilità, quando possano derivarne emissioni odorigene. La legge si applica anche alle attività soggette a modifiche sostanziali individuate dalla stessa normativa.
Sono definite tre situazioni di impianto: stabilimento/installazione in esercizio, stabilimento/installazione autorizzato ma non in esercizio, e stabilimento/installazione non ancora autorizzato. Sono inoltre definite le nozioni di modifica sostanziale ai fini VIA, AIA e delle parti IV e V del d.lgs. 152/2006, nonché le emissioni odorigene, puntuali e diffuse.
Controlli, segnalazioni e misure correttive
I gestori devono comunicare all’autorità competente, all’autorità di controllo e al comune i dati relativi ai controlli delle emissioni odorigene, da effettuare con frequenza almeno semestrale.
Se vi sono segnalazioni di disturbo o molestia confermate da ARPA Puglia, mediante indagini al recettore e misurazioni idonee a individuare la sorgente, il gestore deve presentare all’autorità competente, entro 30 giorni dalla richiesta formale di ARPA Puglia, un piano di mitigazione o eliminazione delle emissioni odorigene da attuare entro 12 mesi, salvo diverso termine fissato dall’autorità ambientale competente.
Se viene accertato il superamento delle concentrazioni limite o la presenza di emissioni non autorizzate, l’autorità di controllo segnala la situazione all’autorità competente, che richiede al gestore sistemi correttivi e assegna un termine congruo. In caso di persistente inadempienza, l’autorità competente assume le iniziative conseguenti.
Regime transitorio e adeguamento delle autorizzazioni
Per gli stabilimenti/installazioni non ancora autorizzati, le disposizioni si applicano immediatamente.
Per gli stabilimenti/installazioni in esercizio o già autorizzati ma non ancora in esercizio, quando rientrano nel campo di applicazione della legge, i gestori devono presentare istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ambientale entro un anno dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Gli interventi di adeguamento devono essere completati entro un anno dalla data di aggiornamento dell’autorizzazione, salvo esplicite deroghe dell’autorità competente.
Finalità pratica della disciplina
La legge mira a ridurre e governare l’impatto odorigeno delle attività produttive, imponendo standard tecnici, obblighi di controllo e un meccanismo di adeguamento progressivo delle autorizzazioni esistenti. La disciplina risulta tuttora vigente e non emerge un limite temporale generale di efficacia, ma alcuni adempimenti transitori erano collegati ai termini di un anno previsti per l’adeguamento degli impianti esistenti.
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