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Regolamento

R.R. Puglia 12/2015

Regolamento regionale “Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste: fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio, accreditamento, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici

Normativa regionaleR.R. Puglia 12/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento regionale Puglia sui presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale per persone con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste. Disciplina fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, accreditamento, requisiti strutturali/organizzativi/tecnologici e criteri di accesso. Si applica ai presidi extraospedalieri ancora vigenti sul territorio pugliese.

Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale per disabili: fabbisogno, autorizzazione, accreditamento e requisiti

Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale

Il regolamento regionale della Puglia disciplina l’organizzazione dei presidi territoriali extraospedalieri destinati al recupero e alla riabilitazione funzionale delle persone con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste. La disciplina riguarda fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento, requisiti minimi e criteri di accesso degli assistiti.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento definisce il fabbisogno dei presidi, i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio e quelli ulteriori per l’accreditamento delle strutture. Mira inoltre a individuare i criteri di eleggibilità dei pazienti che possono accedere alle prestazioni riabilitative.

Tipologie di presidi e articolazione dei moduli

I presidi sono strutture che erogano prestazioni a ciclo continuativo e/o diurno finalizzate al recupero funzionale, al completamento del recupero o al mantenimento-prevenzione della progressione della disabilità. Le strutture si articolano in nuclei:

  • residenziali;
  • semiresidenziali;
  • ambulatoriali;
  • domiciliari.

L’organizzazione tiene conto dell’intensità assistenziale e della tipologia di paziente, adulto o in età evolutiva. Ciascun nucleo deve essere autorizzato all’esercizio e accreditato secondo le regole del regolamento.

Sono previste, in sintesi, le seguenti tipologie principali:

  • riabilitazione intensiva residenziale: adulti 20 posti letto, età evolutiva 10 posti letto;
  • riabilitazione estensiva residenziale: adulti 20 posti letto, età evolutiva 10 posti letto;
  • mantenimento residenziale: due tipologie di paziente adulto, 20 posti letto ciascuna;
  • riabilitazione estensiva semiresidenziale: età evolutiva 20 posti;
  • mantenimento semiresidenziale: adulti 20 posti.

I presidi possono prevedere nuclei specializzati per una o più tipologie d’intensità di cura. L’assistenza riabilitativa per l’età evolutiva deve essere erogata in nuclei esclusivamente dedicati. Nei nuclei dedicati all’età evolutiva, il compimento della maggiore età non è di per sé decisivo per l’esclusione, dovendosi valutare complessivamente le condizioni del paziente e il percorso riabilitativo.

I presidi che erogano prestazioni intensive devono prevedere anche nuclei estensivi. Nell’assistenza semiresidenziale possono essere attivati uno o più nuclei per riabilitazione estensiva e/o mantenimento; al nucleo di mantenimento può accedersi anche al termine del percorso estensivo.

Nucleo residenziale di riabilitazione intensiva

Il nucleo intensivo ospita pazienti adulti o minori che abbiano superato la fase acuta, siano stabilizzati nelle funzioni vitali e necessitino di intervento riabilitativo intensivo con supporto multiprofessionale sulle 24 ore. Il paziente deve poter partecipare attivamente al programma e presentare basso rischio di instabilità clinica.

Per i minori, il nucleo è riservato a patologie di prevalente competenza della Medicina Fisica e Riabilitazione.

L’accesso è consentito solo se il paziente è clinicamente stabilizzato. Non è ammesso l’ingresso di soggetti con potenziale alto rischio di instabilità clinica nei presidi extraospedalieri.

L’accesso avviene:

  • su prescrizione del medico dell’unità operativa ospedaliera per acuti che dimette il paziente, se non è disponibile lo specialista in riabilitazione, con compilazione della scheda di presentazione del paziente comprensiva di NEWS e CIRS, con dati rilevati entro le 48 ore precedenti;
  • su prescrizione del medico dell’unità operativa di riabilitazione cod. 56 o di lungodegenza cod. 60.

La prescrizione, firmata e timbrata sotto personale responsabilità, deve indicare espressamente la necessità di trattamento riabilitativo residenziale intensivo, in condizioni cliniche stabilizzate, per un numero determinato di giorni, con elevato impegno assistenziale e impossibilità di trattamento ambulatoriale o domiciliare.

La presa in carico va comunicata entro 5 giorni lavorativi all’unità operativa territoriale del DIP. MFeR della ASL competente per la struttura e, per conoscenza, alla U.O. del DIP. MFeR della ASL di residenza del paziente, che informa il Distretto sociosanitario.

La durata del trattamento coincide con i valori soglia della riabilitazione ospedaliera cod. 56: 60 giorni per riabilitazione neurologica, 40 giorni per riabilitazione ortopedica, 30 giorni negli altri casi.

Se persiste il bisogno assistenziale, al termine il paziente deve essere trasferito nel setting appropriato secondo le regole applicabili.

Proroga della riabilitazione intensiva

L’ulteriore permanenza nel nucleo intensivo richiede autorizzazione preventiva del DIP. MFeR della ASL in cui insiste la struttura erogante, secondo procedure da definire con i soggetti interessati.

La struttura deve inoltrare la richiesta almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza alla U.O. territoriale del DIP. MFeR competente e, per conoscenza, alla U.O. del DIP. MFeR di residenza del paziente.

L’ufficio competente valuta la richiesta e comunica l’esito alla struttura e alla U.O. di residenza. In caso di mancata risposta entro 10 giorni lavorativi, la proroga si intende tacitamente accordata. Resta ferma la verifica di appropriatezza da parte dell’UVARP, senza pregiudizio per il periodo di proroga tacitamente assentito.

Nucleo residenziale di riabilitazione estensiva

Il nucleo estensivo accoglie pazienti adulti o minori con compromissione funzionale che richiede un percorso di recupero non gestibile a domicilio o in ambulatorio, per necessità di assistenza e sorveglianza infermieristica h24. Il ricovero è a durata limitata e può anche seguire la fase intensiva per completare il recupero funzionale.

Può accedere anche il paziente che, provenendo dall’ambulatorio specialistico o dal domicilio, abbia peggiorato autonomia e abilità comunicativo-relazionali, previa autorizzazione dell’U.O. territoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione del DSS di residenza.

Il paziente deve essere in grado di partecipare attivamente al programma riabilitativo. Il percorso termina con il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Riabilitativo Individuale o, se accertata con valutazioni specialistiche e scale validate l’impossibilità di raggiungerli. Se permane un bisogno residenziale senza margini di recupero, il paziente adulto è destinato al nucleo di mantenimento, ove non sia avviabile a strutture sociosanitarie di mantenimento.

Accesso alla riabilitazione estensiva

Anche per la riabilitazione estensiva l’accesso è subordinato a condizioni cliniche stabilizzate; è escluso l’ingresso di pazienti con alto rischio di instabilità clinica.

L’accesso avviene:

  • su prescrizione del medico dell’unità operativa ospedaliera per acuti che dimette il paziente, con scheda di presentazione contenente NEWS e CIRS, rilevate entro 48 ore;
  • su prescrizione del medico dell’unità operativa di riabilitazione cod. 56 o di lungodegenza cod. 60, firmata e timbrata;
  • con preventiva autorizzazione della U.O. del DIP. MFeR della ASL di residenza, su prescrizione-proposta del MMG o del PLS;
  • con preventiva autorizzazione della U.O. del DIP. MFeR della ASL in cui insiste la struttura erogante, quando il trattamento prosegue dopo un periodo di riabilitazione intensiva.

In tutti i casi, la presa in carico va comunicata entro 5 giorni lavorativi alle strutture territoriali competenti del DIP. MFeR, e la U.O. di residenza informa il Distretto sociosanitario.

Durata e proroga della riabilitazione estensiva

La durata del trattamento residenziale estensivo è fino a 60 giorni, salvo proroga.

La proroga richiede autorizzazione preventiva della U.O. del DIP. MFeR della ASL in cui insiste la struttura erogante. La richiesta va presentata almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza alla U.O. territoriale competente e, per conoscenza, alla U.O. del DIP. MFeR della ASL di residenza del paziente.

L’ufficio competente valuta la prosecuzione e comunica l’esito alla struttura e alla U.O. di residenza; quest’ultima informa il Distretto sociosanitario. In caso di mancata risposta entro il termine, la proroga si intende tacitamente accordata. Rimane ferma la verifica di appropriatezza dell’UVARP, senza incidere sul periodo di proroga tacitamente riconosciuto.

Posti letto e capacità dei nuclei

I nuclei residenziali intensivi sono dimensionati in:

  • 20 posti letto per l’età adulta;
  • 10 posti letto per l’età evolutiva.

Gli stessi parametri valgono per i nuclei residenziali estensivi.

Profili organizzativi e controlli

Il regolamento richiama il ruolo del DIP. MFeR delle ASL nella gestione delle autorizzazioni e dei flussi informativi, nonché quello dell’UVARP per la verifica di appropriatezza degli ingressi e delle proroghe.

La disciplina valorizza inoltre l’uso di canali comunicativi specifici, che il DIP. MFeR può definire con i soggetti interessati per semplificare e velocizzare le procedure.

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