Sentenza n. 2825/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento a) dei provvedimenti prot.n.8174 e 8179 datati 06.06.2025, con cui il responsabile del procedimento in fase di affidamento di Trenord srl ha disposto l'aggiudicazione, all'operatore economico Meis Elettromeccanica s.r.l., della gara proc.2017/2024 relativa al servizio di revisione e riparazione dei motori di trazione TAF CIG:84384EDA78; b) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi tutti verbali di gara dal n.1 al n. 4, mai comunicati, la richiesta di documenti per la verifica della congruità dell'offerta del 18.03.2025, le giustificazioni della società MEIS del 21.03.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara per il servizio di revisione e riparazione dei motori di trazione TAF, unitamente agli atti della verifica di anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato l'aggiudicazione deducendo la violazione del d.lgs. 36/2023, della l. 241/1990 e del giusto procedimento, nonché carenza di istruttoria e inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto. In particolare, ha sostenuto che l'aggiudicataria avrebbe modificato l'offerta economica in sede di verifica dell'anomalia, riducendo il costo della manodopera da € 212.000,00 a € 134.260,00; avrebbe omesso di indicare alcuni costi di revisione e dei materiali richiesti dal modello di offerta; non avrebbe considerato i costi di ammortamento; avrebbe sottostimato il costo del giunto, indicandolo in € 800,00 invece del prezzo di € 1.600,00 praticato dal fornitore ufficiale. Ha inoltre chiesto la dichiarazione di inefficacia del contratto e la tutela in forma specifica o per equivalente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente ribadito che la verifica dell'anomalia deve accertare, con valutazione globale e sintetica, l'attendibilità e l'affidabilità complessiva dell'offerta, senza un esame atomistico delle singole voci, e che il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della stazione appaltante non può essere sostitutivo, essendo ammesso solo in presenza di macroscopici profili di irragionevolezza, travisamento, erroneità, carenze istruttorie o lacune motivazionali. Nel caso concreto ha escluso che l'aggiudicataria avesse modificato il costo della manodopera: la relazione giustificativa del 21 marzo 2025 confermava implicitamente l'importo di € 212.000,00, spiegando la riduzione dei costi complessivi attraverso l'esperienza maturata, la riduzione dei tempi di lavorazione, l'automazione di alcune attività e la disponibilità di materiali già acquistati e ammortizzati. La disponibilità di scorte per € 97.650,00 è stata ritenuta un concreto vantaggio competitivo utilizzabile per giustificare l'offerta. Quanto alle ulteriori voci di costo, la ricorrente non aveva indicato né il relativo importo né le ragioni per cui esse avrebbero reso insostenibile l'offerta; inoltre, l'aggiudicataria aveva chiarito che i costi dei materiali riferiti alle lavorazioni successive alla revisione generale erano ricompresi nel conto economico complessivo. La valutazione di congruità è stata quindi ritenuta non manifestamente inattendibile, illogica o irragionevole. Sono state respinte anche le domande di inefficacia del contratto e di risarcimento in forma specifica, per l'assenza di illegittimità dell'aggiudicazione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della stazione appaltante e dell'aggiudicataria, liquidate in € 2.500,00 per ciascuna, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 155 d.lgs. 36/2023
Individuato come base normativa della procedura di gara per l'affidamento del servizio.
art. 55 c.p.a.
Richiamato per la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.
art. 56 c.p.a.
Richiamato per la richiesta e la concessione della misura cautelare monocratica.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente in prossimità dell'udienza di merito.
art. 121 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per chiedere la dichiarazione di inefficacia del contratto.
art. 124 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per chiedere la tutela in forma specifica e per equivalente.
Massime di principio
- La verifica dell'anomalia dell'offerta deve essere svolta mediante una valutazione globale e sintetica dell'attendibilità, affidabilità e concreta eseguibilità dell'offerta, senza una parcellizzazione concentrata esclusivamente sulle singole voci di prezzo.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale della stazione appaltante in sede di verifica dell'anomalia; il sindacato è ammesso soltanto in presenza di macroscopici errori, travisamenti, irragionevolezza, carenze istruttorie o lacune motivazionali.
- In sede di giustificazione dell'offerta anomala è ammissibile considerare la disponibilità in magazzino di beni e materiali già acquistati e ammortizzati, purché tale circostanza costituisca un elemento concreto dell'equilibrio economico dell'offerta e sia adeguatamente rappresentata.
- La contestazione di singole voci di costo non è sufficiente a dimostrare l'incongruità dell'offerta quando il ricorrente non indica il relativo impatto economico né spiega perché le voci contestate renderebbero complessivamente insostenibile l'offerta.
- La conferma della legittimità dell'aggiudicazione esclude, per difetto dell'ingiustizia dell'atto lesivo, la dichiarazione di inefficacia del contratto e le conseguenti domande di tutela in forma specifica o risarcitoria.
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