DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2025, n. 196
Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina solo per il 2026 le operazioni di voto per consultazioni elettorali e referendarie, prolungandole a domenica 7-23 e lunedì 7-15, con aumento del 15% dei compensi degli uffici elettorali. Regola inoltre lo scrutinio in caso di consultazioni abbinate e introduce una deroga per i comuni fino a 15.000 abitanti con una sola lista ammessa.
Prolungamento votazioni 2026 e validità elezioni comunali con lista unica
Prolungamento delle votazioni e coordinamento delle consultazioni 2026
Il decreto interviene in via straordinaria per agevolare la partecipazione al voto nelle consultazioni elettorali e referendarie previste nell’anno 2026. La disciplina riguarda anche il coordinamento tra consultazioni svolte contestualmente, con regole specifiche per lo scrutinio e per la composizione degli uffici elettorali nei casi di abbinamento.
Orari di votazione per il 2026
Per tutte le consultazioni elettorali e referendarie relative all’anno 2026, le operazioni di voto si svolgono in deroga alla disciplina ordinaria:
- domenica dalle ore 7 alle ore 23;
- lunedì dalle ore 7 alle ore 15.
La previsione è espressamente limitata alle consultazioni del 2026.
Compensi degli uffici elettorali
In conseguenza del prolungamento delle operazioni di voto, gli onorari fissi forfettari spettanti:
- ai componenti degli uffici elettorali di sezione;
- ai componenti dei seggi speciali di cui all’articolo 9 della legge n. 136 del 1976
sono aumentati del 15 per cento. Restano ferme le maggiorazioni già previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni.
Consultazioni abbinate nel 2026: referendum ed elezioni suppletive
Se nel 2026 si svolgono contemporaneamente consultazioni referendarie ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera o del Senato, si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche suppletive per gli adempimenti comuni, inclusi quelli relativi:
- alla composizione degli uffici elettorali di sezione;
- al funzionamento degli uffici;
- ai compensi;
- ai seggi speciali.
Dopo la chiusura delle votazioni e il riscontro dei votanti per ciascuna consultazione, lo scrutinio segue quest’ordine:
- prima il referendum;
- poi, senza interruzioni, le elezioni suppletive.
Consultazioni abbinate nel 2026: suppletive ed elezioni amministrative
Se nel 2026 si svolgono contemporaneamente elezioni suppletive e un turno di elezioni amministrative, anche se disciplinate da norme regionali, dopo votazione e riscontro dei votanti si procede:
- prima allo scrutinio delle elezioni suppletive;
- poi, senza interruzioni, allo scrutinio delle elezioni amministrative.
Lo scrutinio delle elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì.
Consultazioni referendarie ex articolo 138 Costituzione ed elezioni amministrative
Se nel 2026 si svolgono contemporaneamente referendum costituzionali ex articolo 138 della Costituzione e un turno di elezioni amministrative, anche se disciplinate da norme regionali:
- la composizione degli uffici elettorali di sezione interessati all’abbinamento è determinata dalla normativa per le elezioni amministrative;
- per i compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali si applicano le disposizioni previste per i referendum, restando ferme le maggiorazioni dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1980.
Anche in questo caso, lo scrutinio segue prima il referendum e poi, senza interruzioni, le elezioni amministrative.
Copertura finanziaria
Per finanziare le misure previste, il Fondo per le spese elettorali e referendarie è incrementato di 6.117.690 euro per l’anno 2026. La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze, con utilizzo di accantonamenti riferiti al MEF e al Ministero dell’interno.
Deroga per i comuni fino a 15.000 abitanti con una sola lista
Limitatamente al 2026, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, se è stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati della lista e il candidato sindaco collegato, a condizione che:
- la lista abbia ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti;
- i votanti non siano stati inferiori al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
Se tali soglie non sono raggiunte, l’elezione è nulla. Per il calcolo degli elettori iscritti non si considerano gli elettori iscritti all’AIRE che non abbiano esercitato il voto.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.
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